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Con il principio di diritto Agenzia delle Entrate 9.4.2019 n. 14 sono stati forniti i se­guen­ti chiarimenti circa l’utilizzo del plafond da parte dei soggetti passivi aventi lo status di esportatori abituali.

L’esportatore abituale non può avvalersi del plafond per “acquistare” in regime di non imponibilità IVA (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72) un immobile in esecuzione di un contratto di appalto.

L’utilizzo del plafond è ammesso, in via generale, per beni e servizi “funzionali al ciclo economico dell’impresa”.

La dichiarazione di intento può riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale. Qualora si tratti di servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, tuttavia, si applica il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. Tale meccanismo rappresenta una misura antifrode che prevale, dunque, rispetto al regime di non imponibilità IVA per gli esportatori abituali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14, § 9).