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Vengono introdotti, nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato, nuovi limiti alla “delocalizzazione”, da intendersi come il trasferimento dell’attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. Si applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.

Fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale che europeo (ivi inclusi gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo), entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato.

L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.

Per i benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché per gli investi-menti agevolati già avviati, anteriormente al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018), resta ferma l’applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, la disciplina di cui all’art. 1 co. 60 della L. 27.12.2013 n. 147, la quale:

  • limita la decadenza del beneficio alle delocalizzazioni verso Stati non appartenenti all’Unione europea, effettuate entro 3 anni dalla concessione;
  • è riferita esclusivamente a imprese beneficiarie di contributi in conto capitale;
  • è condizionata al verificarsi di una riduzione del personale pari almeno al 50%.