Nuovi chiarimenti da parte del Notariato sulla sentenza della Cassazione 13133/2016 sull’esonero da tassazione
Con lo studio del Consiglio nazionale del notariato 29-2017/T, è stata criticata la sentenza di Cassazione 13133 del 24 giugno 2016 che considera esente da imposta la donazione indiretta realizzata dal padre nei confronti del figlio solamente qualora quest’ultima venga espressamente menzionata nel contratto di compravendita. Alternativamente, in caso contrario, troverebbe applicazione l’imposta di donazione.
In base all’articolo 1, comma 4-bis del D.lgs. 346/1990, infatti, non si applica l’imposta di donazione, nel caso di una donazione informale (ad esempio un genitore che dà denaro a un figlio con l’intenzione di regalarglielo), se si dimostra che la somma di denaro è “collegata” ad un atto avente ad oggetto il trasferimento di un’azienda o di un immobile per i quali sia prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’IVA.
Mentre la legge definisce quindi, come presupposto per l’esenzione, un “collegamento” tra la donazione indiretta e l’atto di acquisto, la Cassazione sostiene invece che per regola generale l’esenzione da un tributo e la fruizione di una agevolazione presuppongono che il contribuente faccia esplicito esercizio del diritto e ne faccia espressa dichiarazione in atto.
In breve quindi, viene preteso dalla Suprema Corte un comportamento che la legge non impone; ciò risulta infatti chiaro, in primis, sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 dello statuto del contribuente secondo il quale i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Pertanto, se la legge richiede soltanto che esista un collegamento – e quindi non un fatto oggettivo – tra due fattori, quali la dazione del denaro e il suo successivo impiego, non appare che si possa escludere la maturazione del presupposto dell’esenzione solamente perché non lo si è dichiarato.
Concludere pertanto che la liberalità indiretta debba essere tassata per il solo fatto di non essere stata enunciata, appare una conclusione abbastanza frettolosa e non in linea con quanto richiesto dalla legge.