ll DL 23.10.2018 n. 119, in corso di conversione, ha introdotto diverse definizioni delle pendenze tributarie, che, con alcune eccezioni, si caratterizzano per non comportare alcuno stralcio del debito d’imposta, ma solo di sanzioni e interessi.
Molte definizioni sono connesse, in vario modo, all’entrata in vigore del DL, quindi al 24.10.2018.
In tutti i casi è escluso il pagamento tramite compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ed è sempre ammesso il pagamento rateale.
In nessun caso sono previste coperture penali, operando le consuete regole degli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000. Quindi, se il pagamento degli interi importi avviene entro l’apertura del dibattimento penale di primo grado, la pena può essere diminuita sino alla metà.
I processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018, possono essere definiti pagando la totalità delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi (art. 1 del DL 119/2018).
Ciò riguarda imposte sui redditi, contributi previdenziali, ritenute, IVA e IRAP, IVIE/IVAFE.
Anche i soci di società di persone e di società di capitali che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale possono fruire della definizione in oggetto, sempre accettando interamente i rilievi dei verificatori.
L’adesione avverrà mediante dichiarazione da presentare entro il 31.5.2019. La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il 31.5.2019. Il piano di dilazione prevede un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
In sede di dichiarazione, i maggiori redditi non potranno essere, parzialmente o per intero, compensati mediante utilizzo di perdite fiscali.
Relativamente ai verbali in oggetto (secondo un’opinione, a prescindere dal fatto che vengano definiti), per le annualità sino al 31.12.2015 c’è una proroga biennale dei termini di accertamento.
Gli inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5 e 11 del DLgs. 218/97 notificati entro il 24.10.2018 possono essere definiti entro il 23.11.2018 accettando per intero i rilievi ivi con-tenuti (art. 2 del DL 119/2018).
Entro il 23.11.2018 occorre quindi pagare la prima rata o tutte le somme, con stralcio di sanzioni e interessi (per le modalità potrà esserci un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate). Il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Deve trattarsi dei soli inviti strumentali all’adesione (comprensivi di imposte, sanzioni, e interessi), in quanto ogni altro atto istruttorio (questionari, inviti a comparire, ordini di esibizione, accessi) è a questi fini irrilevante.
Gli atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 possono essere definiti entro il 13.11.2018 (opera il termine di 20 giorni entro cui le somme, ordinariamente, vanno pagate sottoscritto l’atto).
Entro il 13.11.2018 occorre quindi pagare la prima rata o tutte le somme, con stralcio di sanzioni e interessi (per le modalità potrà esserci un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate). Il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
I contribuenti che hanno in corso rateazioni derivanti da accertamenti con adesione sono fuori dalla definizione.
Gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d’imposta notificati entro il 24.10.2018, non impugnati entro la medesima data e i cui termini di impugnazione sono ancora pendenti, possono essere definiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro dunque il 23.11.2018), o, se più ampio, entro il termine dell’art. 15 del DLgs. 218/97 (il termine è quello dell’acquiescenza, 60 giorni dalla notifica dell’atto).
Entro il 23.11.2018 occorre quindi pagare la prima rata o tutte le somme, con stralcio di sanzioni e interessi (per le modalità potrà esserci un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate). Il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Sono fuori da questa definizione gli avvisi bonari, le cartelle di pagamento e gli atti di con-testazione/irrogazione di sole sanzioni.
Si prevede una rottamazione dei ruoli per i carichi affidati dal 2000 al 2017, avente come beneficio lo stralcio delle sanzioni tributarie/contributive e degli interessi di mora dell’art. 30 del DPR 602/73, con domanda da presentare entro il 30.4.2019 (art. 3 del DL 119/2018).
Gli importi possono essere dilazionati in 5 anni (scadenza della prima o unica rata 31.7.2019) e rientrano anche i ruoli soggetti a contestazione giudiziale.
I debitori che hanno fruito delle precedenti rottamazioni dei ruoli (artt. 6 del DL 193/2016 e 1 del DL 148/2017), la cui domanda scadeva il 15.5.2018, con rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, devono, per poter ridilazionare il restante debito in cinque anni, pagare le menzionate rate entro il 7.12.2018 in unica soluzione (in tal caso, la riammissione opera di diritto senza necessità dell’istanza, con riliquidazione degli importi ad opera di Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Se, invece, nella domanda presentata entro il 15.5.2018 era stata esercitata l’opzione per il pagamento in unica soluzione (entro il 31.7.2018 oppure entro il 31.10.2018), sembra che l’unico beneficio consista nella postergazione del termine al 7.12.2018.
Infine, i debitori che non si sono avvalsi delle precedenti rottamazioni, che non hanno pagato le rate relative alla prima rottamazione (la cui domanda scadeva il 21.4.2017) oppure che, dopo aver presentato domanda entro il 15.5.2018, non hanno pagato, entro il 31.7.2018, le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregresse dilazioni (requisito di accesso alla rottamazione), possono beneficiare della nuova rottamazione senza problemi, inviando la domanda entro il 30.4.2019.
Sono compresi, con alcune particolarità, i carichi relativi a dazi doganali e IVA all’importazione (art. 5 del DL 119/2018).
È ammessa la rottamazione solo di alcuni carichi.
Rientrano nella rottamazione unicamente i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A., non quelli riscossi in proprio dagli enti creditori o dai concessionari locali iscritti nell’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97.
Sono annullati di diritto i singoli debiti di importo residuo di valore sino a 1.000,00 euro con-segnati dal 2000 al 2010, affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A. (art. 4 del DL 119/2018).
La definizione delle liti pendenti concerne le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (art. 6 del DL 119/2018).
Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado del giudizio, anche in Cassazione o in rinvio, relativamente alle quali il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24.10.2018.
In merito ai benefici della definizione:
- se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 50% delle imposte;
- se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado, si paga il 20% delle imposte;
- negli altri casi (in primis, processo pendente in primo grado o in sede di rinvio e soccombenza del contribuente), occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste quindi nello stralcio di sanzioni e interessi).
Nella soccombenza ripartita, occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata.
Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, relative al modulo RW), si paga il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente, il 40% negli altri casi.
Si ha riguardo alle sentenze depositate presso la segreteria entro il 24.10.2018, essendo quindi irrilevante che la sentenza, magari favorevole al contribuente, sia depositata dopo.
Per le sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione.
Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 31.5.2019, su modello che verrà approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Entro la medesima data del 31.5.2019, bisogna corrispondere le somme dovute o la prima rata, e la liquidazione, presumibilmente, avverrà ad opera del contribuente. La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per ogni controversia (dunque per ogni atto impugnato) va presentata una domanda autonoma.
Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso. Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Su istanza del contribuente, il processo è sospeso, inizialmente, sino al 30.6.2019.
Qualora il contribuente non abbia notizia di verifiche fiscali o di atti penali intraprese/emessi nei suoi confronti (questionari, accessi, inviti a comparire), è possibile sanare violazioni fiscali commesse in merito alle annualità d’imposta dal 2013 al 2016 (lo sbarra-mento è la dichiarazione presentata sino al 31.10.2017), inerenti a imposte sui redditi, contributi previdenziali, addizionali, sostitutive, ritenute, IVA e IRAP.
Per effetto dell’art. 9 co. 1 del DL 23.10.2018 n. 119, “l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al prece-dente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione ai sensi del presente comma”. Rimane da comprendere in che modo vanno interpretate le soglie.
Se l’imponibile in origine dichiarato è minore di 100.000,00 euro, si può integrare sino a 30.000,00 euro, non operando il limite del 30%.
In relazione al maggior imponibile dichiarato, per ciascun periodo d’imposta, verranno calcolate imposte sostitutive determinate applicando:
- un’aliquota del 20% sul maggior imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’IRAP;
- un’aliquota del 20% ai fini delle maggiori ritenute;
- un’aliquota media ai fini IVA (ove non sia possibile determinare l’aliquota media, l’imposta sostitutiva verrà determinata secondo l’aliquota ordinaria).
L’integrativa, per la quale occorre attendere i provvedimenti attuativi, andrà presentata entro il 31.5.2019.
Non possono beneficiare dell’integrativa i contribuenti che non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni dal 2013 al 2016.
È inibito sanare le violazioni relative al quadro RW.
La presentazione dell’integrativa, limitatamente agli elementi rigenerati, causa il ridecorrere dei termini di accertamento.
L’art. 7 del DL 23.10.2018 n. 119 prevede una definizione delle pendenze fiscali per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), iscritte al CONI, che comporta benefici consistenti.
Per la definizione degli accertamenti, si ha uno stralcio del 50% dell’imposta e del 95% delle sanzioni, ma l’IVA va pagata per intero (i termini sono quelli dell’art. 2 del decreto, relativi alla definizione degli accertamenti).
Invece, nella definizione delle liti, si ha uno stralcio di imposta e di sanzione parametrato all’andamento del processo, che include l’IVA (si fa riferimento al valore della lite di cui all’art. 12 del DLgs. 546/92). Precisamente, occorre pagare:
- il 40% delle imposte, più il 5% di sanzioni/interessi, se il processo pende in primo grado;
- il 10% delle imposte, più il 5% di sanzioni/interessi, se c’è soccombenza dell’Amministrazione finanziaria;
- il 50% delle imposte, più il 10% di sanzioni/interessi, se c’è soccombenza del contribuente.
L’accesso alla definizione è subordinato al fatto che le imposte accertate o in contestazione (intendendosi per tali IRES e IRAP) non siano superiori a 30.000,00 euro, per imposta e per periodo d’imposta (non viene menzionata l’IVA). Se non sussistono detti requisiti, è possibile beneficiare delle definizioni “ordinarie”.
Nei limiti di 30.000,00 euro complessivi di imponibile annuo, è anche possibile avvalersi dell’integrativa speciale (art. 9 del DL 119/2018).