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Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello del 14.9.2018 n. 2:

  • per le imprese in fase di start up, è computato nel triennio rilevante ai fini del riconoscimento della participation exemption il periodo in cui sono effettuate attività preparatorie allo svolgimento dell’attività produttiva;
  • non può, invece, essere computato nel triennio il periodo in cui l’impresa si limita a locare a terzi un impianto di proprietà.

Oggetto della risposta dell’Agenzia delle Entrate è l’interpretazione dell’art. 87 co. 2 del TUIR, ai sensi del quale il requisito di cui al co. 1 lett. d) (esercizio, da parte della società partecipata, di un’impresa commerciale) deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

La problematica nasce dalla constatazione per cui, per le imprese in fase di start up, nella fase di avvio non vengono svolte attività d’impresa vere e proprie, ma solo attività preparatorie. Per questa ragione, un’applicazione letterale della disposizione porterebbe a dover attendere almeno un triennio dalla data di avvio dell’attività d’impresa vera e propria per poter cedere le azioni della partecipata in regime di esenzione.

Per questo motivo la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato, nella circ. 29.3.2013 n. 7, che, se alla fase di start up ha fatto seguito l’inizio dell’attività produttiva, la fase di start up viene conteggiata “a ritroso” nel triennio preso in considerazione dall’art. 87 co. 2 del TUIR.

Nel caso esaminato dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate, la società partecipata:

  • dal 2010 al 2015 si è limitata a locare alla controllante un impianto di proprietà;
  • dal 2015 alla metà del 2016 ha svolto un’attività tecnica propedeutica all’avvio dell’attività produttiva;
  • dall’agosto del 2016 ha iniziato l’attività produttiva vera e propria, nel momento in cui la società controllante le ha conferito un proprio ramo d’azienda.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto già evidenziato nella circ. 7/2013, il periodo in cui è stata svolta l’attività tecnica propedeutica all’inizio dell’attività produttiva è computato nel triennio da prendere in considerazione per valutare se la plusvalenza è esente o meno.

Tuttavia, in considerazione della formulazione letterale dell’art. 87 co. 2 del TUIR, secondo cui il requisito dell’esercizio di un’impresa commerciale deve essere verificato ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso, l’esenzione è stata riconosciuta solo dall’1.1.2019 (e non, quindi, dall’1.1.2018, in quanto a tali fini la fase preparatoria avrebbe dovuto essere già iniziata all’1.1.2015, fatto che la società non è stata in grado di dimostrare).