Secondo la risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.11.2018 n. 68, la scissione asimmetrica “reciproca” tra due società immobiliari con cui due gruppi familiari di soci, che partecipano a entrambe al 50%, scindono parte del patrimonio dell’una a favore dell’altra e viceversa, divenendo al termine dell’operazione ciascun gruppo proprietario al 100% di una delle due, non integra un disegno abusivo ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
Nel caso di specie, si verifica la “reciprocità” di due scissioni asimmetriche contestuali, in quanto i due gruppi familiari, risultando soci al 50% di due distinte società Alfa e Beta, scelgono di scinderle entrambe e di attribuire parte del patrimonio immobiliare della scissa Alfa alla beneficiaria Beta e parte del patrimonio immobiliare della scissa Beta alla beneficiaria Alfa.
In questo modo, un gruppo familiare non riceve partecipazioni nella beneficiaria Beta ed espande sino al 100% la propria partecipazione nella beneficiaria Alfa, mentre l’altro gruppo familiare non riceve partecipazioni nella beneficiaria Alfa ed espande sino al 100% la propria partecipazione nella scissa Beta.
L’Agenzia delle Entrate conferma la natura “fisiologica” dell’operazione per “consentire la divisione delle attività di gestione immobiliare tra le due società” e sottolinea come non si verifica alcun indebito risparmio di imposta.