L’OCSE ha pubblicato, il 10 luglio scorso, le nuove linee guida in materia di transfer pricing. Semplificazione e sostanza economica sono i principi su cui si fonda la nuova disciplina.
Il 10 Luglio 2017, l’OCSE ha pubblicato le nuove linee guida relative ai prezzi di trasferimento che recepiscono le modifiche apportate con il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
In particolare con le azioni 8 e 10 e 13, l’Ocse ha apportato numerosi cambiamenti alla disciplina precedentemente in vigore con l’obiettivo di assicurare:
- sostanza: i prezzi di trasferimento devono essere calcolati in modo da garantire una allocazione dei profitti che rifletta la reale creazione di valore. Per raggiungere tale obiettivo, l’OCSE ha chiarito che le condizioni contrattuali rappresentano esclusivamente il punto di partenza nell’analisi dell’operazione posta in essere, in quanto ad essere maggiormente rilevante è il comportamento reale tenuto dalle parti. Il principio introdotto consiste nella prevalenza della sostanza sulla forma giuridica.
- trasparenza: le amministrazioni finanziarie dovranno avere maggiori informazioni al fine di poter condurre analisi e verifiche di transfer pricing più precise, obbiettivo da raggiungere attraverso documentazione più dettagliata (master file e country specific), con il country by country reporting (Cbcr) e con un maggior ricorso allo scambio di informazioni.
Altre novità introdotte nell’ambito dei BEPS riguardano i beni immateriali e l’analisi dei servizi a basso valore aggiunto. In riferimento ai beni immateriali, l’assunto fondamentale che viene espresso è che, nonostante il titolare (c.d. legal owner) di un bene immateriale possa inizialmente godere del diritto di ricevere i proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, altri membri del gruppo (c.d. economic owner) possono avere svolto funzioni, utilizzato beni o assunto rischi per i quali devono essere remunerati in accordo con il principio di libera concorrenza.
Infine, con riferimento all’esame dei servizi a basso valore aggiunto vi sono alcuni servizi, elencati nelle Linee guida OCSE che, essendo ritenuti a basso valore aggiunto all’interno della catena del valore, potrebbero essere analizzati ricorrendo ad un approccio semplificato che prevede un mark–up sui costi del prestatore di servizi pari al 5 per cento.