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Con la sentenza n. 223/3/17, la Ctp di Varese ritiene inammissibile l’emissione di un avviso di accertamento, privo di nuovi elementi probatori, relativo alla stessa materia sulla quale era già stato emesso un atto impositivo.

Secondo la Cassazione il potere di integrazione in aumento, o di rettifica, presuppone una condizione oggettiva, ovvero che gli elementi posti a base del nuovo atto siano nuovi. “Il requisito della novità non ricorre quando si tratti di diversa, o più approfondita, valutazione del materiale probatorio già acquisito dall’ufficio. Né la novità può essere ravvisata nel fatto che le nuove valutazioni provenivano da un organo distinto dal ramo dell’amministrazione finanziaria di cui faceva parte l’ufficio impositore, competente all’emissione dell’atto impugnato” (Cass. n. 10526/2006). La novità sussiste solo in relazione agli elementi non conosciuti e non conoscibili dall’amministrazione al momento precedente l’accertamento. Inoltre i nuovi elementi devono essere adeguatamente portati a conoscenza del destinatario attraverso la motivazione del nuovo atto, che deve contenere una descrizione dettagliata degli elementi stessi, al fine di consentire al contribuente un’adeguata difesa.

Attraverso queste argomentazioni fornite dalla Ctp di Varese con la sentenza n. 223/3/17, è stato dichiarato inammissibile il nuovo avviso di accertamento sulla medesima materia, seguito all’annullamento del primo in via di autotutela. Si trattava di un avviso per il periodo di imposta 2012 ai fini del transfer pricing. Nel secondo atto non veniva data alcuna indicazione di quali sarebbero stati i nuovi elementi che avrebbero giustificato l’emissione del secondo avviso. Inoltre era già stato emesso un atto impositivo sul primo avviso di accertamento. In ogni caso anche se l’ufficio poteva annullare e riemettere un nuovo avviso entro i termini di decadenza, l’emissione di questo doveva riguardare un nuovo oggetto e disporre quindi di un nuovo contenuto.