Con la Risoluzione n. 43/E, pubblicata il 04 Aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 177, comma 2 del Tuir.
L’Amministrazione Finanziaria, con la Risoluzione n. 43/E, pubblicata il 04 Aprile 2017, si è espressa sull’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dello scambio di partecipazioni mediante conferimento, prevista dall’articolo 177, comma 2 del Tuir.
La disposizione disciplina gli effetti fiscali in capo al conferente dell’operazione di conferimento di partecipazioni attraverso la quale la società conferitaria acquisisce ovvero integra il controllo di diritto della società conferita. Nell’ipotesi in cui l’aumento del patrimonio netto della conferitaria sia uguale al valore fiscale della partecipazione in capo al conferente, l’operazione può beneficiare di un regime di neutralità fiscale (cosiddetto “realizzo controllato”).
L’aspetto che fino a questo momento non era stato ancora affrontato riguarda la natura del soggetto conferitario (e del “soggetto scambiato”). Il testo dell’articolo 177, comma 2, fa riferimento ai conferimenti attraverso i quali la “società conferitaria” acquisisce il controllo di “una società”. L’unico presupposto richiesto dalla normativa consiste nel fatto che conferitario e partecipazione conferita siano relativi ad una “società”. Il disposto contenuto nel secondo comma, dell’articolo 177, differisce dunque da quanto indicato al primo comma, del medesimo articolo, riguardante lo scambio di partecipazioni mediante permuta, in quanto quest’ultimo richiede espressamente che i “soggetti conferitari” e “scambiati” rientrino nell’articolo 73, comma 1, lettera a e b del Tuir, vale a dire società di capitali ed enti commerciali residenti.
Ebbene, nonostante la differente formulazione tra i due commi dell’articolo 177, l’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione 43/E, ha affermato che il regime del realizzo controllato nel conferimento di partecipazioni (secondo comma) richiede le stesse condizioni soggettive contemplate nella fattispecie della permuta (primo comma), nonostante la norma non ne faccia menzione. Ciò in quanto, l’articolo 177 disciplina lo “scambio di partecipazioni” nel suo insieme e il conferimento e la permuta sono due modalità per realizzare lo scambio. Il regime del realizzo controllato pertanto non si applica nell’ipotesi di conferimento se il conferitario o la società conferita sono soggetti non residenti.
Sulla base di quanto affermato dalla Risoluzione in questione, lo stesso trattamento fiscale, infine, non si applica nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo in società di persone, escluse dal primo comma della normativa.