La Ctr Abruzzo, in base al principio della libertà di stabilimento, ha esteso il regime PEX che il diritto italiano accorda solamente alle società residenti, anche ad una società, di diritto francese.
La Commissione tributaria Abruzzo, con la sentenza n. 1477/2015, è stata chiamata ad esprimersi sul caso di una società residente in Francia che si era vista tassare un capital gain per la cessione di quote di una società residente in Italia sulla base della norma più onerosa, prevista dall’articolo 151 del TUIR, applicabile ai soggetti non residenti al posto della più favorevole disciplina contemplata, dall’articolo 87 del TUIR, per le società residenti in Italia (PEX)
Il caso nasce dalla previsione contenuta nel Protocollo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, la quale prevede che gli utili derivanti dall’alienazione di azioni o di quote facenti parte di una partecipazione definita “importante” nel capitale di una società residente in uno Stato siano imponibili nel suddetto Stato, sulla base delle disposizioni contenute nella sua legislazione interna. Si rammenta che il Protocollo qualifica come “importante” una partecipazione qualora il cedente, da solo o con persone associate o collegate, dispone direttamente o indirettamente di azioni o di quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli utili della società. In questo modo si deroga alla regola generale contenuta nella Convenzione stessa, secondo la quale il luogo di esclusiva tassazione dei capital gain generati dalla cessione di partecipazione deve coincidere con quello in cui risulta residente il cedente.
Nel caso di specie trattandosi della cessione di una partecipazione relativa a una società residente in Italia, considerata “importante” sulla base delle indicazioni fornite dal Protocollo, il capital gain sarà soggetto a tassazione secondo la disciplina fiscale italiana. In particolare, alla fattispecie in questione si applicano le previsioni contenute nell’articolo 151 del TUIR. Tale articolo dispone che le società non residenti e prive di stabile organizzazione in Italia sono soggette a tassazione soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, calcolati in base alle regole applicabili alle singole categorie reddituali alle quali appartengono. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate al di fuori della stabile organizzazione rientrano pertanto nella categoria dei “redditi diversi”. Le plusvalenze riconducibili a tale categoria sono soggette ad un’esenzione da imposta pari al 51.28% dell’importo della stessa. Tale esenzione crea una discriminazione con i soggetti residenti che possono beneficiare del regime della PEX (art. 87 del Tuir). Tale statuizione consente ai soggetti residenti nel nostro Paese di godere di un’esenzione della plusvalenza del 95%, per cui solamente il 5% della stessa è soggetta ad IRES.
La Commissione tributaria Abruzzo ha posto rimedio alla differenza di trattamento fiscale tra soggetti residenti e non individuando una soluzione innovativa, vale a dire estendendo il regime PEX che il diritto nazionale accorda alle società nazionali anche a una società non residente nel nostro Paese, in questo caso francese, richiamando il principio europeo sulla libertà di stabilimento.
La Ctr Abruzzo ha affermato, dunque un’importante principio di diritto, che si traduce in una regola di giudizio che autorizza il giudice nazionale ad applicare la norma che abbia come destinatario un soggetto nazionale qualora essa risulti di maggior favore rispetto a quella che l’ordinamento complessivamente inteso (comprensivo delle norme di fonte convenzionale), riserva ad un soggetto residente in un altro Stato comunitario che abbia le medesime caratteristiche fondamentali.