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In occasione di Telefisco, il 02 febbraio 2017, è stato presentato un emendamento per rendere neutrali sia ai fini Irap che Ires, i componenti negativi e positivi relativi ai trasferimenti d’azienda.

Nel corso dell’edizione 2017 di Telefisco è stata annunciata la presentazione di un emendamento al Decreto legge Milleproroghe. Tale provvedimento prevede che i componenti positivi e negativi relativi ai trasferimenti di azienda inseriti nell’area caratteristica del conto economico non abbiano effetti ai fini Irap e Ires.

Relativamente all’Irap, con una modifica al comma 1, dell’articolo 5 del decreto legislativo 446/1997 vengono escluse dal calcolo del valore della produzione utilizzato per determinare la base imponibile del tributo, le componenti positive o negative di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami della stessa. Il riferimento è, dunque, alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti da cessioni e conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni.

Altre voci dell’ex sezione straordinaria sono, invece, d’ora in avanti allocate nell’area finanziaria non compresa, sulla base dell’articolo 5 del decreto 446/1997, tra le voci che alimentano il valore della produzione netta.

Relativamente alle imposte sui redditi, l’emendamento contiene una previsione in base alla quale ogni volta che le norme tributarie richiamano i componenti positivi e negativi dell’area caratteristica del conto economico (lettera A e B dell’articolo 2425 del codice civile), le stesse sono da intendersi al netto dei componenti straordinari derivanti da trasferimenti di azienda o rami della stessa. Contestualmente viene modificato anche l’articolo 96 del Tuir in materia di deducibilità degli oneri finanziari.

La “neutralizzazione” delle plusvalenze e minusvalenze da trasferimenti di azienda avrà effetto quindi sulle disposizioni riguardanti:

  • la deducibilità degli oneri finanziari
  • le società di comodo
  • il test di operatività rilevante per fusioni e scissioni
  • la determinazione della deducibilità delle spese di rappresentanza e del relativo

In tutti questi casi, infatti, la normativa vigente fa esplicito riferimento alle lettere A e B dell’articolo 2425 del conto economico.

Lo stesso regime di neutralità si applica anche nell’ipotesi in cui la norma richiami in modo più generico i ricavi della gestione caratteristica dell’impresa; per esempio nel caso dell’articolo 108, comma 2 del Tuir in tema di spese di rappresentanza.