L’Agenzia delle Entrate affronta, attraverso recenti risoluzioni, il tema della ricostruzione delle riserve a seguito di fusione.
Con le risoluzioni 62/E del 24 maggio 2017 e 98/E del 26 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto comportamento fiscale da assumere in occasione di operazioni di fusione e scissione.
Le risoluzioni entrano nel merito delle regole da utilizzare per ricostruire il patrimonio netto fiscale a seguito di fusione e, in particolare, in caso di fusione inversa (risoluzione 62/E).
Il primo caso in questione riguarda le fusioni in cui la società risultante / incorporante vede il proprio patrimonio netto aumentato a seguito dell’assorbimento del patrimonio netto dell’incorporata.
Sotto il profilo fiscale, è importante valutare quale valenza dare all’incremento in questione dal momento che, in caso di successiva distribuzione di riserve, risulterebbe fondamentale conoscere la natura delle stesse, di utili o di capitale, al fine di prevedere il più corretto trattamento fiscale in capo ai soci.
Tale aspetto, disciplinato dall’articolo 172, comma 6 del T.U.I.R., definisce le seguenti regole:
- necessità di ricostruire, primariamente, le riserve in sospensione d’imposta dando precedenza a quelle in sospensione radicale;
- il capitale netto residuo si considera formato con le stesse tipologie di riserve presenti proporzionalmente nella società estinta;
- se la società incorporante detiene partecipazioni nell’incorporata, fino a concorrenza di tale ammontare non si considerano nella ricostruzione delle riserve quelle di capitale presenti nella incorporata stessa.
La problematica che affronta la risoluzione 62/E riguarda il corretto comportamento da tenere nel caso della fusione inversa. Infatti, sulla base della normativa fiscale, la società controllata / incorporante deve fiscalmente ricostruire il proprio patrimonio netto con riferimento a quello della società controllante / incorporata. In base poi all’Oic 4, è necessario che il patrimonio netto finale di una fusione inversa risulti uguale a quello che si sarebbe costituito operando una fusione diretta. Ai sensi di quanto citato nella risoluzione 62/E, per la classificazione fiscale delle parti del patrimonio risulta rilevante il patrimonio netto della società controllata / incorporante. La citata risoluzione è pertanto intervenuta in risposta ad un interpello sulla delicata questione relativa alla possibile (corretta) scomparsa di riserve in sospensione d’imposta moderata evitando quindi che una successiva distribuzione generi imponibile per la società. In merito alle riserve in sospensione d’imposta, si ricorda che le stesse possono essere “radicali” o “moderate”; sono radicali quando, per qualunque motivo vengano meno, comportano la tassazione degli utili che le hanno generate. Sono invece moderate quando la tassazione scatta solo per alcune specifiche cause di azzeramento della stessa riserva, correlate a un’attribuzione ai soci.
In conclusione, quindi, l’Agenzia, nel confermare che il patrimonio netto finale a seguito di fusione inversa avrà uguale entità di quella che avrebbe avuto nel caso di fusione diretta, sancisce che ai fini della classificazione fiscale va verificato che:
- il patrimonio netto originario della società controllata / incorporante mantenga le proprie caratteristiche fiscali (rimangono pertanto le riserve in sospensione d’imposta già formate);
- si valuta la natura del patrimonio netto della società fusa solo per la parte eccedente, ovvero il nuovo patrimonio netto formato con la fusione.