L’adozione dei nuovi OIC può determinare il rinvio a 180 giorni dell’approvazione del bilancio, come indicato dalla Commissione di studio dei principi contabili nazionali del CNDCEC.
La prima applicazione dei nuovi principi contabili nazionali può giustificare il rinvio a 180 giorni dell’approvazione dei termini per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio, a condizione che lo statuto della società preveda tale possibilità. È questo l’orientamento emerso dal comunicato stampa emanato il 16 gennaio dalla Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).
La facoltà di rinviare a 180 giorni l’Assemblea sociale di approvazione del bilancio è riconosciuta dall’articolo 2364 del C.c. per le Spa e dall’articolo 2478 bis per le Srl, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
- obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
Si ricorda che le ragioni della proroga devono essere accertate dagli amministratori e indicate nella Relazione sulla gestione nel caso di redazione del bilancio in forma ordinaria o nella Nota integrativa se il bilancio è redatto in forma abbreviata.
L’approvazione avvenuta a fine 2016 dei nuovi principi contabili nazionali e la loro conseguente applicazione ai bilanci riferiti al medesimo periodo d’imposta può comportare, dunque, l’esigenza di approfondimenti ed analisi che possono richiedere un aggiornamento del sistema amministrativo-contabile; si pensi, ad esempio, alla revisione della procedura (anche informatica) di riclassificazione del bilancio di verifica previsto dal Codice civile, modificata per tenere conto dell’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico e delle altre modifiche agli schemi di bilancio oppure all’implementazione di una procedura per la redazione del rendiconto finanziario che suddivida i flussi di cassa tra le aree operative, di investimento e finanziaria.
Il CNDCEC ritiene che, qualora l’impatto dei sopra richiamati cambiamenti sia significativo e diffuso, esso possa costituire una valida motivazione per il differimento a 180 giorni dei termini di approvazione del bilancio al fine di consentire la corretta redazione dello stesso.