La Ctp di Bergamo, con la sentenza 25/3/2017, considera illegittima l’operazione di riorganizzazione che produce effetti fiscali positivi per i soci e negativi per le società coinvolte.
L’operazione di riorganizzazione societaria deve ritenersi illegittima, in quanto rientrante nella fattispecie di abuso del diritto qualora la stessa sia in grado di determinare, nel suo complesso riflessi fiscali positivi per i soci e conseguenze negative per le società coinvolte. È questa la conclusione a cui è giunta la Commissione tributaria provinciale di Bergamo con la sentenza 25/3/2017.
Il caso esaminato dalla Commissione riguardava una riorganizzazione societaria messa in atto da due fratelli, soci di una Snc e di una Srl, mediante i seguenti step:
- la rivalutazione delle quote detenute nelle due società (Snc e Srl);
- la cessione delle quote detenute dai soci della Snc alla Srl;
- la stipula di un mutuo fondiario da parte della Srl per finanziare l’acquisto delle quote della Snc;
- la fusione per incorporazione della Snc nella Srl con l’emergere di un disavanzo di fusione.
L’amministrazione finanziaria, inoltre, contestava il fatto che l’operazione avrebbe consentito ai soci di liquidare le quote già possedute nella Snc tramite l’indebitamento contratto dalla Srl. È per questo motivo che secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, l’intera operazione andrebbe riqualificata come “distribuzione di dividendi” ed in quanto tale tassabile, come reddito di capitale.
Per l’Amministrazione finanziaria inoltre i due fratelli hanno utilizzato indebitamente la disciplina in materia di rivalutazione delle partecipazioni e la società ha contratto il mutuo fondiario con l’unica finalità di far fronte al pagamento nei confronti dei soci.
I giudici della Commissione tributaria hanno dato ragione all’Agenzia delle Entrate confermando l’accertamento ed evidenziando che le operazioni poste in essere avevano determinato solo conseguenze negative nei confronti delle società partecipanti (riduzione del netto patrimoniale, accensione di un mutuo bancario, disavanzo di fusione), mentre i soci, tramite la rivalutazione e successiva cessione delle quote alla Srl, si erano sottratti alla tassazione ordinaria sulla distribuzione dei dividendi conseguendo un vantaggio indebito e, in quanto tale, posto in essere abusivamente, vale a dire in violazione dell’articolo 10-bis, comma 3, della Legge 212/2000.