Con il D.Lgs. 147/2015, gli omaggi ai clienti considerati “spese di rappresentanza” possono godere di un regime agevolato a differenza degli omaggi ai dipendenti che mantengono la propria specifica disciplina.
L’art. 9 del D.Lgs. 147/2015, cd “decreto internazionalizzazione”, ha modificato l’art. 108, comma 2 del TUIR, innalzando la soglia di deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza fra cui rientrano determinate tipologie di omaggi.
In linea generale le spese relative a beni distribuiti gratuitamente ai clienti sono deducibili integralmente quando relative a beni di valore unitario non superiore a euro 50,00, mentre si configurano come spese di rappresentanza e sono quindi deducibili nell’esercizio di competenza fino al limite massimo fissato dall’art. 108, comma 2 del TUIR, quando relative a beni di valore unitario superiore al predetto limite. Il valore unitario non è da considerare con riferimento ai beni che compongono il regalo, ma al valore complessivo di un singolo omaggio.
L’art. 108, comma 2 del TUIR propone una definizione generale delle spese di rappresentanza, fondata sui concetti di gratuità, inerenza e congruità, oltre ad una casistica specifica. Le spese in questione devono essere effettuate con finalità promozionali, o di pubbliche relazioni, e il loro sostenimento deve rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa.
Sulla base delle modifiche proposte dal “decreto internazionalizzazione”, le spese di rappresentanza sono deducibili in misura pari:
- all’1,5% (in luogo del precedente 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino ad euro 10 milioni;
- allo 0,6% (in luogo del precedente 0,5%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino ad euro 50 milioni;
- allo 0,4% (in luogo del precedente 0,1%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
Al contrario, gli omaggi ai dipendenti presentano una propria disciplina specifica, indipendente dalla loro funzione di rappresentanza o pubblicità e sono deducibili dal reddito d’impresa, secondo le norme relative ai costi per la prestazioni di lavoro di cui all’art. 95, comma 1 del TUIR, purchè non siano sostenuti per particolari finalità (es. istruttive, ricreative). In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 100, comma 1 del TUIR, le spese sono deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille del totale delle spese per prestazione di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda l’imponibilità in capo al dipendente, vengono ricompresi “i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51, comma 1 del TUIR), ad eccezione delle somme non eccedenti la soglia del fringe benefit pari ad euro 258,23.