Nella determinazione delle imposte le società che adottano gli OIC devono fare i conti con la disciplina fiscale delle operazioni già in essere nel 2015 e non ancora esauritesi al 1° gennaio 2016.
Le società che adottano i principi contabili nazionali, in sede di determinazione delle imposte, devono fare i conti con la disciplina fiscale delle operazioni poste in essere nel 2015 e i cui effetti non si erano ancora esauriti al 1° gennaio 2016, data di applicazione delle nuove regole contenute nel Dlgs. 139/2015.
Le società sono quindi chiamate a gestire gli eventuali stralci dei costi di ricerca e pubblicità, le problematiche relative ai derivati, il regime di tassazione da applicare alle operazioni poste in essere su azioni proprie per chi sceglie di applicare retroattivamente il criterio del costo ammortizzato e la rilevazione contabile delle obbligazioni proprie prevista dal nuovo OIC 19. Relativamente al regime contabile da applicare alle obbligazioni proprie, la nuova versione dell’OIC 19, approvata a dicembre 2016, prevede che il riacquisto sul mercato di obbligazioni emesse dalla società, in osservanza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, debba essere contabilizzato come un’estinzione anticipata, in conformità con quanto avviene per i soggetti Ias adopter. Di conseguenza, se in precedenza ci si limitava a rilevare nell’attivo le obbligazioni riacquistate, mantenendo iscritto anche il debito obbligazionario e senza far emergere componenti reddituali, d’ora in avanti, all’atto del riacquisto si deve cancellare dallo stato patrimoniale il debito obbligazionario, contabilizzando eventuali differenze nell’area finanziaria del conto economico.
In considerazione del fatto che tali variazioni contabili possono essere rilevate retroattivamente, in tal caso, sotto il profilo fiscale, non si rende applicabile il principio di derivazione introdotto dal Decreto Legge 244/2016, poiché da esso potrebbero derivare fenomeni di tassazione anomala. La rivendita di obbligazioni proprie effettuata a partire dal 2016, infatti, non generando le componenti di conto economico che il nuovo OIC 19 fa emergere al momento del riacquisto, finirebbe per rendere fiscalmente irrilevanti gli eventuali differenziali connessi all’operazione. Al fine di evitare tale effetto, è necessario adottare il doppio binario dando, dunque, valenza fiscale ai componenti reddituali che sarebbero emersi con le vecchie regole di contabilizzazione.
Lo stesso ragionamento appena esposto vale anche per chi sceglie di applicare retroattivamente il criterio del costo ammortizzato. Tali soggetti devono, infatti, sterilizzare in occasione del computo delle imposte la nuova rilevazione contabile in modo da far valere il regime fiscale precedentemente adottato.
Alle operazioni compiute su azioni proprie, che risultavano iscritte in bilancio al 31 dicembre 2015, si rende invece applicabile il principio di derivazione, non originandosi da esso alcun fenomeno di tassazione anomala, come accade anche per i derivati di copertura. Pertanto, la vendita di tali azioni proprie compiuta a partire dal 2016, non determinando componenti di conto economico in base ai nuovi principi contabili nazionali, non avrebbe rilevanza fiscale.
In riferimento ai costi di ricerca e pubblicità eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, è necessario continuare la deduzione delle quote di ammortamento secondo il piano fiscale già avviato.
Si ricorda, infine che, per gli strumenti derivati di natura speculativa in essere al 31 dicembre 2015, iscritti per la prima volta nel bilancio 2016, non derivano effetti fiscali immediati, dato che la tassazione o la deduzione delle componenti valutative avverrà soltanto al momento del realizzo, mentre per quelli già iscritti nel bilancio nel 2015, trova applicazione la precedente formulazione dell’articolo 112 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Tuir).