Nell’ambito delle operazioni di scissione, totale o parziale, sorge sovente il problema legato al regime di responsabilità delle società partecipanti all’operazione straordinaria per quanto attiene ai debiti fiscali in capo alla scissa, riguardanti i periodi di imposta antecedenti all’effettuazione della scissione.
La scissione può assumere due distinte forme giuridiche:
- scissione totale (o integrale o propria) a favore di beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti, mediante assegnazione di azioni o quote delle beneficiarie ai soci della società scissa estinta (in tale fattispecie si verifica l’estinzione del soggetto giuridico orginario);
- scissione parziale (o impropria), mediante assegnazione delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci della società scissa, la quale continua a esistere;
La questione riguardante la responsabilità per i debiti fiscali attribuiti alla scissa, va affrontata sotto un duplice aspetto:
- civilistico;
- fiscale.
Sotto l’aspetto civilistico, sussiste la responsabilità solidale di ogni società beneficiaria nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, per i debiti della scissa non soddisfatti dalle società cui fanno carico (rif. articolo 2506-quater, comma 3, del Codice civile); dal lato fiscale, la normativa prevede che “le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito” (articolo 173, comma 13, ultimo capoverso, DPR 917/1986).
Come noto, mediante l’operazione di scissione si attua il trasferimento di attività e di passività da una società ad una o più altre strutture societarie.
Con riguardo agli elementi del passivo la cui destinazione possa essere desunta dal progetto di scissione, l’articolo 2506-quater, comma 3, del Codice civile dispone che “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Da quanto riportato nel testo normativo emerge come la responsabilità solidale per le società che partecipano all’operazione di scissione sia di tipo sussidiaria, in quanto opera solamente con riguardo ai debiti in capo alla società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico, onde presuppone che quest’ultima sia stata escussa dal creditore, il quale abbia verificato il non soddisfacimento del proprio credito. Si ribadisce che, in ogni caso, la responsabilità viene commisurata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna delle società beneficiarie partecipanti all’operazione di scissione.
Secondo quanto disposto dall’articolo 2506-ter, quando viene posta in essere un’operazione di scissione, l’organo amministrativo delle società partecipanti deve redigere una relazione illustrativa, nella quale occorre indicare, tra le altre cose, anche il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimane alla società scissa.
Se nella relazione alla scissione o nel progetto di scissione non viene indicato il valore del patrimonio netto attribuito alle società beneficiarie, tale omissione sembrerebbe non ledere i diritti dei creditori, ma avrebbe come conseguenza l’emersione della responsabilità illimitata a carico delle società coobligate.
ASPETTI FISCALI
Nell’ambito dell’operazione di scissione, la disciplina della responsabilità per i debiti fiscali è contenuta nell’articolo 173, comma 13, TUIR, secondo il quale, con riguardo alla responsabilità per i debiti fiscali contratti dalla società scissa in periodo ante scissione, “le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito”.
Secondo autorevole orientamento giurisprudenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 13059 del 24/06/2015; Sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio n. 549 del 31/01/2014) l’articolo 173 presenta natura speciale, eccezionale e derogatoria rispetto a quanto stabilito dalla normativa civilistica, in virtù della previsione dell’illimitata responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione.
CONCLUSIONI
Da quanto sopra emergerebbe un duplice profilo di responsabilità per le società beneficiarie dell’operazione di scissione:
- da un lato, per le obbligazioni di tipo civilistico, le beneficiarie sarebbero tenute a rispondere in maniera sussidiaria delle passività di certa destinazione e con il limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o assegnato;
- dall’altra parte, per le obbligazioni di tipo fiscale, alle società beneficiarie verrebbe attribuita una responsabilità di tipo diretto ed illimitata.
La lettura combinata di quanto disposto dal Codice civile e quanto disposto dal TUIR (D.P.R. 917/86), emerge che per le obbligazioni fiscali (per qualsiasi tipo di imposta, diretta o indiretta, ritenute e sanzioni) vale il principio della responsabilità limitata delle beneficiarie (di quelle che non siano state designate nella scissione totale e di quelle coinvolte in quella parziale) nei limiti del valore del patrimonio netto assegnato e previa escussione della società scissa o della designata o nominata.