A partire dal 1° gennaio 2016 per la valutazione di titoli, crediti e debiti si applicano le nuove regole introdotte dal decreto legislativo n. 139 del 2015.
Le imprese che superano i limiti previsti dall’articolo 2435-bis del Codice civile (bilancio in forma abbreviata) sono tenute a valutare con il criterio del costo ammortizzato i crediti, i debiti e i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie rilevando gli interessi, attivi e passivi, sulla base del rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello nominale.
Il criterio in questione prevede il progressivo allineamento del valore iniziale dell’attività (prezzo pattuito rettificato dai costi o ricavi di transazione) al suo valore di rimborso a scadenza, mediante ammortamento della differenza tra i due valori.
Per “costi di transazione” sono da intendersi quei costi direttamente attribuibili all’emissione o all’acquisizione di un’attività finanziaria come, ad esempio, gli onorari e le commissioni corrisposti ad agenti, consulenti o mediatori, nonché le imposte e gli oneri sostenuti per la realizzazione dell’operazione.
Prendendo a riferimento esemplificativo un finanziamento passivo, con l’applicazione del criterio del costo ammortizzato, i costi accessori, relativi allo stesso, non sono più iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzati lungo la durata del medesimo, ma concorrono alla valutazione del debito, rettificandolo.
Con l’applicazione del nuovo criterio, dunque, l’impresa che ha contratto il finanziamento iscrive al conto economico del bilancio di esercizio:
- un provento finanziario pari alla differenza tra il valore nominale del debito ed il valore a cui è iscritto inizialmente;
- interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo, superiori agli interessi nominali e da liquidare alla banca (la presenza di costi di transazione genera, infatti, un tasso di interesse effettivo superiore a quello nominale);
Altra novità di rilievo introdotta dal decreto legislativo n. 139 del 2015 riguarda l’obbligo di iscrivere i crediti e i debiti tenendo conto del fattore temporale e, quindi, attualizzandoli quando non siano produttivi di interessi o ne producano in misura significativamente diversa da quanto praticato in condizioni analoghe nel mercato.
Si ricorda, infine, che le nuove previsioni sul costo ammortizzato si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Le operazioni pregresse possono continuare a essere contabilizzate con le vecchie regole, fino ad esaurimento dei relativi effetti in bilancio.