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Con la nuova disciplina sul consolidato, in vigore dal 1° gennaio 2016, il legislatore ha attenuato la rigidità della precedente normativa mediante la proposizione di un interpello facoltativo.

La precedente versione dell’articolo 124, comma 5, T.U.I.R, stabiliva che l’intervento di una fusione tra la società o l’ente controllante con una società o ente non incluso nel consolidato determinava l’interruzione della tassazione di gruppo nell’ambito della fusione societaria, salvo che il contribuente non avesse ottenuto parere favorevole alla continuazione del consolidato da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello esercitato ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 212/2000, vigente pro tempore. La proposizione dell’interpello era dunque obbligatoria per la società che intendesse mantenere gli effetti del consolidato IRES. In seguito, con l’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del nuovo articolo 124, comma 5, T.U.I.R., il legislatore ha attenuato la rigidità della precedente disciplina del consolidato fiscale, rendendo la proposizione dell’interpello facoltativa. Nel caso in cui però la società decida di non avvalersi di tale strumento deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La nuova normativa richiedendo espressamente alla società controllante di dimostrare “la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli art. 117 e seguenti ai fini dell’accesso al regime”, ha rimosso l’incertezza circa il contenuto dell’istanza d’interpello, riconducendo la richiesta del contribuente ex articolo 124, comma 5 del T.U.I.R., all’interno della categoria dell’interpello probatorio.

Alla luce dell’attuale combinato degli articoli 124, comma 5, del T.U.I.R., e 11, comma 1, lettera b), della legge 212/2000, la presenza del consolidato in presenza di una fusione è consentita ogniqualvolta l’operazione non comporti la modifica dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso al regime del consolidato ex articolo 117 e successivi del T.U.I.R., con onere probatorio a carico del contribuente, onere che può essere assolto preventivamente, mediante la proposizione dell’interpello probatorio, ovvero successivamente in sede di controllo.

La valutazione dell’Agenzia delle entrate costituirebbe dunque una verifica di carattere tecnico che consente di anticipare la fase accertativa ad un momento precedente al compimento dell’azione del contribuente e, inoltre di evitare controlli ex-post, in modo da incentivare un rapporto dialettico con l’Amministrazione, incentrato sulla collaborazione e sulla responsabilizzazione del contribuente.