La nuova bozza dell’OIC 16, recepisce le novità introdotte con il D.lgs. 18 agosto 2015, n.139, il quale si applica a tutte le società di capitali che redigono i bilanci secondo il codice civile.
La nuova bozza dell’OIC 16, introduce una serie di novità rispetto alla formulazione iniziale del principio. In particolare, la nuova forma dell’OIC 16 si basa sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma (tipica dei principi contabili internazionali), la quale stabilisce che: “la rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali deve avvenire alla data in cui si verifica il trasferimento dei rischi e dei benefici legati all’acquisto del bene”. Tale modalità di rilevazione, però, diventa difficile da applicare, nel momento in cui a livello temporale non vi è corresponsione tra passaggio di proprietà e trasferimento di rischi e benefici; questa è la situazione che si verifica quando c’è l’acquisto di beni complessi (macchinari industriali), i quali necessitano dall’installazione e del collaudo, che avvengono in un lasso temporale piuttosto lungo. In tal caso, è necessario far riferimento alle previsioni contenute nelle clausole contrattuali.
Uno degli aspetti più innovativi introdotti dal D.Lgs. n.139/2015 è stata l’eliminazione della sezione straordinaria nello schema di Conto Economico (art. 6 del sopracitato decreto). Nello specifico è stata eliminata la voce E) Proventi e oneri straordinari la quale nei precedenti bilanci comprendeva i costi ed i ricavi aventi natura straordinaria, come ad esempio plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di impianti o macchinari. Il tutto ha avuto effetti anche nello schema di Stato patrimoniale, sulla rilevazione delle immobilizzazioni materiali acquistate a titolo gratuito; infatti in questo caso si dovrà:
- iscrivere il bene nell’attivo patrimoniale secondo il presumibile valore di realizzo
- rilevare il valore dell’immobilizzazione anche a Conto economico, nella voce A5) Altri ricavi e proventi al posto della voce passata E) Proventi ed oneri straordinari.
In caso contrario, al sorgere di una minusvalenza, la contropartita in dare sarà la voce B.14) Oneri diversi di gestione. Le plusvalenze o minusvalenze devono essere, in seguito, menzionate nella Nota Integrativa.
Nell’ipotesi di insorgenza di una sopravvenienza passiva (ad esempio l’incendio o l’allagamento che distrugge un impianto), l’insussistenza che si genera, con le novità del 2016, confluisce nell’area della gestione ordinaria, al posto di quanto sarebbe accaduto in passato, dove sarebbe stata riclassificata nell’area del Conto Economico della gestione straordinaria; anche questo accadimento deve essere indicato in Nota integrativa.
Ulteriori novità riguardano i seguenti aspetti:
- l’introduzione del bilancio delle micro-imprese, disciplinato dall’articolo 2435- bis C.c.
- il costo ammortizzato: nell’ipotesi in cui il pagamento del cespite venga differito rispetto alle condizioni normali, lo stesso deve essere iscritto in bilancio al valore attuale dei pagamenti futuri contrattuali determinati secondo quando statuisce l’OIC 19 “Debiti”
- gli acconti: gli acconti ai fornitori, devono essere iscritti quando sorge l’obbligo di pagamento, e non come in passato nel momento in cui sono corrisposti
- metodi di ammortamento: con il nuovo OIC 16, è possibile ammortizzare un’immobilizzazione materiale, secondo il metodo per unità di prodotto, ovvero sulla base di un metodo a quote variabili lungo tutta la vita utile del cespite
- oneri finanziari: si passa dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all’imputazione direttamente a conto economico di tali oneri.
È da sottolineare, infine, che i cambiamenti introdotti dal nuovo OIC 16 vanno applicati, ai sensi dell’art.12 del Decreto, ai bilanci 2016 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, ai bilanci a “cavallo” 2016-2017 per gli altri.