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L’individuazione delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) riveste notevole importanza sia per determinare il credito d’imposta riconosciuto dal Dl 145/2013, sia per il calcolo del Patent box.

Per poter ricondurre le attività all’ambito della R&S, si utilizzano le definizioni contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione Europea del 27 giugno 2014 con le definizioni relative alla “ricerca fondamentale” (lettera m), alla “ricerca industriale” (lettera q) e allo “sviluppo sperimentale” (lettera j)). In aggiunta la normativa europea rimanda a un documento denominato “Manuale di Frascati”, in cui sono meglio esplicate le attività che possono classificarsi di R&S.

Nel definire il campo della R&S, un aspetto assai delicato riguarda l’analisi delle attività cosiddette “secondarie” o complementari”, che di regola affiancano quelle di R&S in senso stretto: si pensi, ad esempio, all’informazione tecnica e scientifica, alle prove tecniche o al controllo di qualità. Sul punto – anche con riferimento alle indicazioni contenute nel Manuale di Frascati – si dovrebbe ritenere che queste attività siano da considerare di R&S ogni volta in cui risultano finalizzate in maniera preponderante, se non esclusiva, alla ricerca e allo sviluppo. A tal proposito rileva, quindi, il rapporto di “strumentalità” delle une rispetto alle altre.

Il legislatore inoltre ha “chiuso” la possibilità di un’estensione incontrollata del perimetro delle agevolazioni in esame con alcuni accorgimenti. Per il credito di R&S, da un lato si chiede la certificazione di un revisore, se non presente in azienda, e dall’altro si prevede la possibilità di richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico una valutazione tecnica sull’attività effettivamente svolta, mentre per il Patent box, il perimetro della R&S viene prima condiviso con il contribuente mediante l’utilizzo del ruling.