Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2012 sono state individuate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica.
Le società di comodo e le “società in perdita sistematica” sono infatti tenute a valutare la sussistenza di eventuali cause di esclusione o di disapplicazione automatica della relativa normativa.
Da precisare che:
– le cause di esclusione sono comuni alle società non operative e alle società in perdita sistematica;
– in relazione alle cause di disapplicazione, la normativa si differenzia: per le società non operative valgono le cause di disapplicazione previste dal provvedimento 14.2.2008, mentre per le società in perdita sistematica valgono nuove cause di disapplicazione previste dal provvedimento 11.6.2012.
Le società che non ricadono in alcuna delle cause di disapplicazione automatica della disciplina possono avanzare istanza di disapplicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.
L’istanza deve essere “preventiva”, ovvero presentata in tempo utile affinché il contribuente possa ricevere la risposta (resa nel termine di 90 giorni) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al medesimo periodo d’imposta.