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La riforma del bilancio operata dal D.lgs. n. 139/2015 ha introdotto una specifica disciplina degli strumenti finanziari derivati, integrata dalle disposizioni contenute nel nuovo “OIC Derivati”.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in materia di redazione del bilancio va annoverata la disciplina degli strumenti finanziari. Il numero 11-bis), comma 1, del novellato art. 2426 C.c. introduce le regole generali per la rilevazione dei derivati in bilancio.

La bozza per la consultazione del principio contabile “Strumenti finanziari Derivati”, il cosiddetto “OIC Derivati”, pubblicata il 12 Aprile 2016, dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) ha in seguito integrato e chiarito la portata applicativa delle nuove norme codicistiche.

In base alle nuove regole contabili contenute nell’art. 2426, “gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value, ovvero “al prezzo che si otterrebbe per la vendita di un’attività oppure che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”. Tale previsione non si applica per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

La nuova formulazione degli artt. 2424 e 2425 c.c. prevede specifiche voci per la classificazione in bilancio dei derivati:

  • B.III.4 delle immobilizzazioni e C.III.5 dell’attivo circolante, denominate strumenti finanziari derivati attivi;
  • B.3 tra i fondi rischi e oneri, denominata strumenti finanziari derivati passivi;
  • D.18.d. e D.19.d. del conto economico, rispettivamente rivalutazione e svalutazione di strumenti finanziari derivati.

Spesso gli strumenti finanziari derivati sono detenuti allo scopo di ridurre i rischi legati ad altre operazioni. Il nuovo art. 2426, contempla tali circostanze e, in presenza di operazioni di copertura di flussi finanziari futuri, prevede che le variazioni di “fair value” del derivato siano rilevate in diretta contropartita del patrimonio netto alla nuova voce “A.VII, riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”. La contropartita del “fair value” iscritto nello stato patrimoniale viene pertanto “dirottata” sul patrimonio netto, proprio allo scopo di evitare oscillazioni nel risultato del conto economico, dovute ad un derivato che è stato sottoscritto con l’obiettivo opposto di mitigare l’esposizione ad un rischio. Successivamente alla rilevazione iniziale, tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto. Il novellato codice civile ha introdotto anche un’altra classe di operazioni di copertura, dette “fair value hedge”. L’obiettivo di tali operazioni è di garantire il valore di un’attività, passività o impegno irrevocabile. In queste circostanze le regole di base per i derivati si continuano ad applicare; muta però la contabilizzazione dello strumento coperto, che è valutato “simmetricamente allo strumento derivato di copertura”. L’OIC Derivati indica che la valutazione simmetrica consiste nell’adeguamento qualora necessario, del valore contabile dell’elemento coperto per tenere conto della sua variazione di “fair value” relativa alla componente di rischio oggetto di copertura.

Dal punto di vista fiscale agli strumenti in esame si applica l’art. 112 del T.U.I.R., il quale stabilisce l’applicazione di un generale principio di simmetria. Secondo tale presupposto i componenti positivi o negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo di operazioni “fuori bilancio” poste in essere con finalità di copertura di attività o passività (o anche nell’ipotesi in cui la funzione di copertura viene svolta da attività o da passività iscritte in bilancio) devono concorrere a formare il reddito secondo i criteri valutativi propri dell’attività o passività coperta, come criterio generale, e in base ai criteri adottati per la valutazione del derivato di copertura, in deroga al criterio generale. Nell’ipotesi di derivati di “fair value hedge” dal punto di vista bilancistico è l’attività o passività oggetto di copertura a recepire il criterio di valutazione dello strumento derivato, mentre dal punto di vista fiscale è lo strumento finanziario derivato a seguire le regole di tassazione previste per l’attività o passività oggetto di copertura. Pertanto laddove dal punto di vista civilistico i componenti positivi o negativi fossero valutati con criteri difformi da quelli fiscalmente riconosciuti, in sede di determinazione del reddito d’impresa occorrerà rilevare opportune variazioni “in aumento” o “in diminuzione” nella dichiarazione dei redditi.