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La Ctr Lombardia, con la sentenza 1721/44/16, ha affermato che il credito Iva relativo a un’annualità in cui la dichiarazione risulta omessa non può essere disconosciuto.

La sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza 1721/44/16, ha stabilito che il credito Iva relativo a un’annualità d’imposta della quale si è omessa la dichiarazione non può essere disconosciuto se risulta da registri Iva e liquidazioni periodiche e non è contestato nel suo ammontare. Tale credito non può però essere usato in compensazione, perché manca il requisito della continuità temporale tra i periodi di imposta che è stata interrotta dal mancato riporto.

Il caso in esame riguardava una Srl, la quale generava un credito Iva per oltre 1,2 milioni per l’anno 2008, ma non presentava la dichiarazione Iva. Tuttavia riportava la somma come credito dell’anno precedente nella dichiarazione del 2009 e lo compensava. L’amministrazione disconosceva il credito, annullava le compensazioni effettuate e iscriveva al ruolo imposte, interessi e sanzioni.

Il contribuente si opponeva sostenendo che: il credito Iva maturato nell’anno in cui la dichiarazione è omessa non viene perso, se emerge dai registri Iva e dalle liquidazioni periodiche e, di conseguenza la somma può essere compensata nell’anno successivo. Inoltre, le sanzioni non vanno irrogate anche in caso di parziale utilizzo del credito con le modalità della compensazione.

La Commissione tributaria regionale riconosce soltanto in parte ragione al contribuente, in quanto sostiene che il riconoscimento del credito Iva riguardante un’annualità d’imposta per la quale la dichiarazione risulta omessa, va riconosciuto dall’amministrazione finanziaria se risulta dai registri Iva e dalle liquidazioni periodiche e non è contestato nel suo ammontare. La mancata ricezione del modello Iva dell’anno precedente legittima quindi l’amministrazione a sanzionare l’eventuale parte del credito Iva oggetto di compensazione, ma non a disconoscere a favore del contribuente l’integrale spettanza del credito Iva dell’anno precedente.

Per quanto riguarda la compensazione del credito Iva, riguardante un’annualità d’imposta per la quale la dichiarazione risulta omessa, essa è preclusa alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, in quanto viene a mancare il principio della continuità temporale dei periodi d’imposta cui è subordinata l’operatività della compensazione tra il credito e il debito tributario, come ribadito dalla Corte di Cassazione con le sentenze 15651/2014 e 1845/2014.