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Attraverso le operazioni straordinarie il contribuente ha la facoltà di riorganizzare il proprio gruppo societario in modo tale da ottimizzare i benefici derivanti dal regime agevolativo e riallocare le proprietà intellettuali agevolabili nell’ambito in cui le spese di ricerca e sviluppo, che hanno contribuito alla creazione del valore dell’Intellectual Property (IP), sono state sostenute. Ad esempio, mediante un conferimento di azienda, una fusione o una scissione, il contribuente potrebbe far rientrare in Italia quelle proprietà intellettuali, che precedentemente aveva collocato all’estero, per godere di una imposizione più agevolata nel territorio nazionale. Oppure, tramite le citate operazioni straordinarie, l’imprenditore potrebbe, altresì, riorganizzare il proprio Gruppo societario facendo confluire tutti gli Intellectual Properties e le relative attività di ricerca e sviluppo all’interno di un unico soggetto giuridico.

Le operazione straordinarie considerate ai fini della disciplina in questione sono la fusione, la scissione e il conferimento di azienda. Non rientrano nel novero della normativa invece, le trasformazioni e le cessioni di azienda. Per quanto riguarda le trasformazioni, la ratio dell’esclusione risiede nel fatto che, con la citata operazione straordinaria, il contribuente cambia unicamente la propria natura giuridica o denominazione, mentre il patrimonio fondamentale rimane lo stesso anche ad operazione effettuata e lo stesso dicasi per i soci.

Le operazioni straordinarie considerate ai fini del Patent box possono incidere unicamente sul nexus e non sulla determinazione del reddito agevolabile. Il nexus è il rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi. Il risultato di tale rapporto moltiplicato successivamente per il reddito derivante dall’ Intellectual Property, fornisce il reddito agevolabile sul quale si applicano le aliquote agevolative.

Le linee direttive dell’Ocse prevedono che le normative dei Paesi che hanno attuato la disciplina sul Patent box debbano assicurare che i contribuenti non aggirino il trattamento di sfavore, dedicato ai costi di acquisizione degli IP, attraverso operazioni di acquisizione dell’entità che li possiede. Per evitare tale condotta, l’Amministrazione finanziaria, nella Circolare sul Patent box distingue le operazioni straordinarie a seconda che il patrimonio trasferito sia una azienda oppure un singolo bene. La prassi dell’Amministrazione Finanziaria chiarisce che debbano essere privilegiate le sole compenetrazioni di “vere aziende”, dotate ciascuna di una propria struttura, comprensiva di uno o più beni immateriali, e rivolte all’esercizio dell’attività di ricerca e sviluppo o sfruttamento economico dei medesimi beni. E ciò a prescindere dalla circostanza che l’operazione avvenga tra parti terze o nell’ambito del medesimo gruppo societario.

Purtuttavia, per consentire alle imprese che detenevano soprattutto proprietà intellettuali all’estero, di far rientrare in Italia i beni agevolabili, è stato consentito di effettuare, sino al 30 giugno 2016, operazioni straordinarie aventi ad oggetto singole proprietà intellettuali, e questo senza penalizzazioni. Al di fuori di quest’ultimo caso, il disavanzo o i maggiori valori allocati sulla proprietà intellettuale, derivante dal maggiore costo di acquisto della partecipazione della società contenente l’Intellectual Property, rileveranno ai fini del nexus, al denominatore. Ciò in quanto, i citati maggiori valori, non sono altro che l’espressione del prezzo pagato per ottenere l’IP.