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Il Patent Box e il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, sono caratterizzati da una serie di elementi comuni e di differenze.

Gli elementi in comune sono i seguenti:

  • entrambi i provvedimenti si fondano sul medesimo principio fiscale, ovvero quello della competenza “rafforzata”. In un caso e nell’altro, i fattori da considerare, ai fini della determinazione del bonus, sono estrapolati da quei costi e/o investimenti che rispettano le disposizioni sulla competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del Tuir;
  • le agevolazioni spettano ai soggetti che abbiano non solo la disponibilità giuridica dell’intangibile, ma che abbiano anche effettivamente sostenuto i costi di ricerca inizialmente e/o che nel tempo abbiamo implementato, con ulteriori investimenti, lo sviluppo dell’immateriale;
  • devono essere considerate solo quelle spese che, dal punto di vista fiscale, presentino le credenziali di deducibilità ai fini delle imposte dirette. Vengono pertanto esclusi quei costi oggettivamente indeducibili o che, per l’attività svolta, non siano inerenti (indeducibilità soggettiva). Inoltre, in entrambi i casi è richiesta la tracciabilità contabile dei costi.

Gli elementi di differenziazione sono elencati qui di seguito:

  • il credito d’imposta per R&S spetta solo per determinate categorie di costi, elencate in modo specifico nella norma. Viceversa il Patent box presenta – specie sulle modalità di determinazione del reddito agevolabile – un perimetro più ampio, prevedendo soltanto alcuni casi di esclusione di componenti negative (ad esempio, i costi indeducibili);
  • il credito d’imposta per R&S è aperto a tutti i soggetti, purché in regime d’impresa. Il che lo differenzia notevolmente rispetto al Patent box che è prerogativa esclusiva dei soggetti in contabilità ordinaria;
  • ai fini del credito d’imposta per R&S non rilevano i costi indiretti sostenuti dall’azienda per lo svolgimento dell’attività, mentre nel Patent box questi ultimi devono essere considerati;
  • relativamente agli esercizi d’imposta da considerare per l’analisi dei dati, ai fini della R&S rileva il triennio “fisso” 2012-2014, mentre per il Patent box è necessario fare riferimento agli investimenti ricollegabili al triennio “mobile” antecedente a quello di osservazione per la determinazione del reddito agevolabile;
  • la territorialità e l’ubicazione delle attività di R&S subiscono delle differenziazioni a seconda che si tratti di attività svolte extra o intra muros mentre, ai fini del Patent box, questa “diversità” non assume alcuna rilevanza.

I Profili contabili

Il principio contabile nazionale OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali” prevede il classamento delle spese per progetti non ancora completati nella voce “Immobilizzazioni in corso” e stabilisce che i costi non siano ammortizzabili finché i valori non vengano riclassificati alle rispettive voci di competenza. Al contrario per entrambe le agevolazioni sono centrali il sostenimento e la competenza del singolo costo, a prescindere dal fatto che il progetto agevolabile sia stato completato o meno. Questa considerazione diviene ancora più rilevante con le modifiche introdotte all’OIC 24 nel 2016. Le nuove bozze, in pubblica consultazione fino al 4 giugno, precisano che le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione o produzione siano rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene, comprendendo sia i costi diretti sia quelli indiretti.