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L’art. 1, commi da 115 ss., della Legge di Stabilità 2016 ha riproposto la possibilità di assegnare o cedere determinati beni beneficiando di agevolazioni fiscali.

Aspetto civilistico

L’assegnazione di beni da parte di una società di capitali può avvenire quando:

  • è presente un patrimonio netto disponibile sufficiente;
  • si riesce ad evitare di impoverire patrimonialmente la società al punto da renderne critica la continuazione, a meno che l’assegnazione non sia antecedente ad una decisione di messa in liquidazione ovvero una fase della stessa;
  • viene rispettata la par condicio tra i soci.

Aspetto contabile

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ritiene che l’operazione contabile debba rispecchiare il “valore reale” del bene assegnato, facendo emergere i plusvalori o i minusvalori rispetto al valore contabile.

Nell’esaminare le diverse ipotesi in cui l’operazione di assegnazione ai soci può realizzarsi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nel documento diffuso a Marzo 2016, operano una distinzione tra:

  • valori deliberati inferiori o superiori a quelli contabili dei beni assegnati;
  • assegnazioni di beni che costituiscono immobilizzazioni o di “beni merce”.

Un maggiore valore riferito ad una immobilizzazione costituisce una plusvalenza, mentre un minor valore una minusvalenza. Nel caso di un “bene merce” invece il maggior valore costituisce un provento, mentre uno minore determina un componente negativo.

Secondo il documento in questione, tutti questi differenziali andrebbero iscritti a conto economico, precisamente alla voce A5 “Altri proventi”, in caso di valori positivi, e alla voce B14 “Oneri diversi di gestione” per quelli negativi. In presenza di minusvalori del bene assegnato rispetto al valore normale il Documento ritiene che si debbano sempre addebitare al conto economico tali differenziali negativi, che rappresentano una perdita di valore fino a quel momento rimasta latente a livello patrimoniale sulla base di condizioni che l’assegnazione ha reso non più realizzabili.

Aspetto fiscale

Qualora si evidenziasse un componente positivo, esso sarebbe assoggettato all’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% per cui il componete civilisticamente iscritto a conto economico andrebbe “sterilizzato” in dichiarazione. Nel caso si evidenziasse un componente negativo, secondo il Consiglio Nazionale,

  • la minusvalenza emergente da un bene strumentale sarebbe irrilevante, in virtù di quanto indicato all’art.101, comma 1, T.U.I.R.
  • la perdita derivante dall’assegnazione di “un’immobile merce” sarebbe invece deducibile mancando all’art. 85, una analoga indicazione.

Informativa dell’operazione

Come ricorda il documento del consiglio, l’operazione di assegnazione richiede la specificazione, in nota integrativa (art. 2427 c.c.), di quanto segue:

  • “i movimenti delle immobilizzazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio”;
  • “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo;
  • “le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazioni in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”.