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L’inserimento nel Decreto Legge n. 167/1990, degli articoli da 5-quater a 5-septies, ha consentito a persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati fiscalmente residenti in Italia di regolarizzare le violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale.

La procedura in esame, meglio conosciuta come “voluntary disclosure” ha avuto ad oggetto in molti casi redditi finanziari di fonte estera che hanno subito, all’epoca della loro percezione, nello Stato Estero, il prelievo della c.d. “euroritenuta” alla fonte previsto dalla Direttiva in materia di tassazione del risparmio o dagli Accordi fra l’Unione Europea e taluni Stati terzi, con la conseguenza che si è venuto a creare un problema di doppia imposizione giuridica.

La Direttiva Europea 2003/48/CE, al fine di risolvere tale questione, prevede che lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accordi un credito d’imposta pari all’importo della ritenuta effettuata, rimborsando l’eventuale eccedenza, oppure sostituisca il meccanismo del credito d’imposta con un rimborso della ritenuta alla fonte.

In Italia, l’articolo 10, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2005, n.84, nel recepire la suddetta Direttiva Europea, al comma 1, ha riconosciuto al beneficiario effettivo del reddito un credito d’imposta soggetto a tutte le disposizioni dell’articolo 165 T.U.I.R., specificando al comma 2, che nel caso in cui tale articolo del T.U.I.R. non risulti applicabile, la ritenuta alla fonte subita all’estero potrà essere chiesta a rimborso in misura integrale ovvero compensata in sede di liquidazione delle imposte risultanti in dichiarazione.

Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55/2005, il credito in questione spetta anche in riferimento ai redditi soggetti a imposta sostitutiva i quali, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non potrebbero beneficiare del credito ai sensi dell’art. 165 del T.U.I.R. L’unico limite alla previsione in esame è rappresentato dall’ammontare dell’imposta italiana corrispondente al rapporto tra il reddito estero e quello complessivo.

Nell’ipotesi di investimenti effettuati su piazze finanziare al di fuori dell’Unione Europea e, pertanto al di fuori, della portata applicativa della Direttiva, l’Unione Europea al fine di scongiurare l’elusione della tassazione dei redditi da risparmio ha adottato specifici accordi bilaterali con alcuni Paesi terzi quali il Principato di Andorra, il Liechstain, il Principato di Monaco, San Marino e la Svizzera.

Tali accordi si basano su misure sostanzialmente equivalenti a quelle contenute nella Direttiva Europea sulla tassazione dei redditi da risparmio e prevedono che in attesa dell’introduzione nel Paese terzo di un sistema automatico di scambio di informazioni volto ad eliminare il segreto bancario, si applichi una ritenuta alla fonte nella stessa misura e negli stessi termini della Direttiva in esame.