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Con la trasformazione societaria non vi è estinzione della società, ma unicamente una semplice modificazione dell’atto costitutivo. Tale operazione può interessare sia soggetti titolari del reddito d’impresa, sia coloro che non svolgono attività commerciale. Secondo il codice civile, le trasformazioni possibili sono:

  • da società di persone a società di capitali e viceversa;
  • nell’ambito delle stesse forme giuridiche (fra società di capitali; fra società di persone);
  • da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute, fondazioni e viceversa;

Le operazioni di trasformazione possono essere distinte in “omogenee” ed “eterogenee”.

OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE OMOGENEA

L’ operazione di trasformazione “omogenea” avviene all’interno del regime d’impresa, o meglio, la trasformanda e la trasformata svolgono entrambe attività commerciale. In tale operazione, il legislatore vede una mera modificazione statutaria. L’operazione è quindi, assistita dalla neutralità fiscale e l’effettuazione della stessa, non costituisce realizzo e distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese le rimanenze e il valore di avviamento.

La trasformazione da società di persone a società di capitali viene denominata “progressiva”; quella da società di capitali a società di persone “regressiva”.

Nell’operazione di trasformazione omogenea “progressiva”, l’elemento determinante, dal punto di vista civilistico, è la relazione di stima. Dal punto di vista fiscale, il passaggio in esame comporta la diversa applicazione delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES). Pertanto, si interrompe il periodo d’imposta e si presentano due dichiarazioni distinte:

  • una della società di persone
  • una delle società di capitali

Diventa importante quindi la data da cui decorrono gli effetti della trasformazione, ovvero la data di iscrizione nel Registro delle Imprese. Da tale data infatti si computano i giorni per l’invio della dichiarazione dei redditi.

OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

In questa situazione la regola generale della neutralità fiscale delle trasformazioni societarie subisce qualche eccezione. Infatti, questo tipo di operazione straordinaria rende imponibili i beni nel momento in cui transitino da un “regime” di impresa ad un “regime” senza scopo di lucro o viceversa. Quest’ultima previsione riguarda sia il caso della trasformazione progressiva e regressiva.

L’operazione di trasformazione eterogenea “regressiva” riguarda il caso ad esempio di trasformazione da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Nonostante la norma non preveda espressamente l’interruzione del periodo di imposta, l’Amministrazione Finanziaria ritiene sussistente tale obbligo, con la necessità di rilevare in capo alla trasformanda il reddito maturato tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di effetto dell’operazione” (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.102/E/2009).

L’ operazione di trasformazione eterogenea “progressiva” viene assimilata dal legislatore al conferimento. Pertanto, la tassazione si applica sulle plusvalenze da conferimento dei beni che non rientravano nel regime d’impresa commerciale dell’ente trasformando.

La tassazione per i beni non inclusi nel regime commerciale si verificherà solo qualora ve ne siano i presupposti. Le plusvalenze dei beni dell’ente non commerciale che si trasforma in società commerciale, dunque, sono trattate fiscalmente come quelle realizzate da una persona fisica non in regime d’impresa.