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Secondo quanto stabilito dall’articolo 166-bis del TUIR, il trasferimento della residenza fiscale in Italia permette l’ingresso nel nostro ordinamento delle attività e delle passività al valore normale (articolo 9 del TUIR); tale disciplina si ritiene debba essere applicata anche nell’ipotesi in cui il trasferimento avvenga a seguito di operazione straordinarie. Ne è un tipico esempio l’incorporazione di una società estera in una società italiana oppure la scissione di un ramo aziendale apportato da una società scissa estera ad una società beneficiaria italiana.

I dubbi circa tali fattispecie nascono dal fatto che il rimpatrio in Italia attuato mediante operazioni di fusione, scissione conferimento transfrontalieri non risulta allo stato attuale codificato.

L’asserzione di cui sopra dovrà essere confermata dal Legislatore. Risulta pacifico che la potestà impositiva dello Stato italiano non può allargarsi fino a comprendere plusvalori generatisi in altri Stati. Inoltre, l’orientamento sopra esposto sembra essere già stato accolto nell’ambito dello schema di provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate inerente alla branch exemption, attualmente in consultazione.

Ulteriori dubbi sorgono circa l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 166-bis del TUIR anche alle holding la cui attività si limiti alla mera gestione delle proprie attività quali partecipazioni o immobili.