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L’art. 8 commi 18 – 20 del D.L. 2.3.2012 n. 16, c.d. “D.L. sulle semplificazioni fiscali”, entrato in vigore il 2 marzo 2012, ha abbassato da Euro 10.000 ad Euro 5.000, la soglia in materia di compensazione dei crediti Iva (Iva con altri tributi e contributi). Pertanto, in seguito all’intervento del Decreto Legge in commento, il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” nel modello F24 fino all’ammontare di 5.000,00 euro (prima 10.000,00 euro), senza aver presentato la dichiarazione annuale dal quale emerge. Oltre il suddetto importo occorrerà rispettare la previgente disciplina.

Riassumendo, al fine di contrastare gli abusi verificatisi nell’ambito della compensazione di crediti d’imposta:
– la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR);
– è previsto l’obbligo, per i soggetti che effettuano la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 5.000,00 euro annui di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
– l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000,00 euro annui comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti.