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Gli operatori economici che effettuano operazioni con l’estero possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai propri fornitori nell’ambito di un plafond che si sono costituiti. 

A questo proposito, la C.M. 19.12.84 n. 73 precisa che è necessario fare attenzione al momento dell’effettuazione dell’acquisto o dell’importazione:

  • della consegna/spedizione del bene, ovvero – se anteriore – della data del pagamento o della data di emissione della fattura, per gli acquisti di beni;
  • dell’accettazione della dichiarazione doganale di importazione, per le importazioni;
  • del pagamento del corrispettivo, ovvero – se anteriore – della data di emissione della fattura, per le prestazioni di servizi.

Da segnalare che per l’acquisto interno di beni è rilevante solo il momento di consegna, mentre per le prestazioni di servizi occorre avere riguardo soltanto al momento del pagamento, in quanto questa indicazione viene fornita dall’Agenzia delle Dogane in un documento dell’ottobre 2003, contenente le metodologie da adottare in sede di controllo.

Tale impostazione non appare corretta, perché la stessa Amministrazione finanziaria, nella C.M. 73/E/84, cui la stessa Agenzia delle Dogane rinvia, fa riferimento alle regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72, per cui le indicazioni contenute nel suddetto documento dell’Agenzia delle Dogane devono ritenersi meramente esemplificative.