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Le novità, applicabili dal 1 gennaio 2013, riguardano anche la fatturazione per i soggetti non residenti.

Un esempio pratico per capirne l’applicabilità. Nel caso di una prestazione resa da un architetto italiano ad una impresa italiana, relativamente ad un immobile situato in Francia, è necessario che l’architetto si identifichi ai fini IVA in Francia in quanto la prestazione, territorialmente rilevante, non può essere fatturata dall’Italia ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72 in quanto il committente è un soggetto passivo italiano e non francese.

La disposizione richiamata, infatti, impone l’emissione della fattura per le operazioni escluse da IVA in Italia in difetto del presupposto territoriale, purché il committente sia un soggetto passivo debitore d’imposta nel Paese UE in cui l’operazione si considera effettuata. Nel caso di specie, la prestazione è esclusa da IVA ai sensi dell’art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72. Dato che il committente è italiano, l’obbligo di fatturazione non si applica, ma l’architetto è tenuto ad identificarsi in Francia, dove la prestazione si considera effettuata, al fine di assoggettarla ad imposta.