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L’art. 10 del D.Lgs. 23/2011, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2014, in luogo delle molteplici aliquote dell’imposta di registro oggi applicabili, per i trasferimenti immobiliari si applicheranno solo ed esclusivamente le due seguenti aliquote:

  • 2%, se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (ad eccezione di quelle accatastate in A1, A8 o A9) in presenza delle condizioni per l’agevolazione prima casa;
  • 9%, in tutti gli altri casi.

Inoltre, la norma sancisce espressamente, per tali atti, l’abrogazione di tutte le agevolazioni previste anche da leggi speciali. Infatti, il comma 4 della norma citata dispone che “In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”. La lettera della norma non sembra lasciare molto spazio alle illusioni. Dal 1° gennaio 2014 verranno meno:

  • non solo tutte le aliquote attualmente previste dall’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/86;
  • ma anche tutti i regimi “agevolativi” e le esenzioni previste da leggi speciali.
    Rimarranno in vigore solo le due aliquote del 2% e del 9% sopra descritte.

Stando alla tenore letterale della nuova disciplina, dal 1° gennaio 2014, non troveranno più applicazione i trattamenti agevolativi attualmente previsti, per l’imposta di registro, ad esempio, per:

  • i  trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico o archeologico (attualmente soggetti all’imposta di registro del 3%);
  • i trasferimenti a favore di ONLUS (attualmente soggetti ad imposta di registro fissa);
  • i trasferimenti di immobili abitativi esenti da IVA a favore di imprese di rivendita immobiliare (attualmente soggetti all’imposta di registro dell’1%);
  • i trasferimenti di immobili a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali (attualmente soggetti all’imposta di registro fissa);
  • i trasferimenti di immobili compresi in Piani Urbanistici particolareggiati (attualmente soggetti ad imposta di registro dell’1%).

Ma non basta. Infatti, con l’abrogazione delle agevolazioni previste da leggi speciali, verranno meno (tra il resto):

–        le  agevolazioni per i piani di recupero;

–        le agevolazioni per il terreno montani;

–        le agevolazioni per il compendio unico;

–        le agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

Quindi, a seguito della riforma, si verificherà, per certi versi, un ribaltamento dell’attuale situazione, in quanto transazioni finora pesantemente tassate vedranno ridurre il carico fiscale applicato, mentre situazioni che finora il legislatore aveva ritenuto meritevoli di tutela (piccola proprietà contadina, piani di recupero, etc.) vedranno talvolta aumentato il carico impositivo.

Ad esempio, i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti non in possesso della qualifica di IAP, finora tassati al 18% totale (15% a titolo di imposta di registro, 2% a titolo di imposta ipotecaria e 1% a titolo di imposta catastale) passeranno ad un’imposizione totale del 9% + 100 euro a titolo di imposte fisse ipotecaria e catastale, con un consistente risparmio di imposta.

Invece, ad esempio (ma i casi sono molto numerosi) i trasferimenti tra privati di edifici storici passano da un’imposizione del 5% totale (3% imposta di registro, 2% imposta ipotecaria e 1% imposta catastale) ad un’imposizione del 9% + 100 euro di imposte ipotecaria e catastale. Ed i trasferimenti di terreni finora rientranti nell’agevolazione per la piccola proprietà contadina passeranno da un’imposizione di 168 euro (imposta di registro) + 168 euro (imposta ipotecaria) + 1% (imposta catastale), all’imposizione “ordinaria” del 9% + 100 euro di imposte ipotecaria e catastale.

Peraltro, un dubbio può sorgere in relazione alle imposte ipotecaria e catastale. Infatti, l’art. 26 del DL 104/2013 ha disposto che gli atti soggetti all’imposta di registro del 2% e del 9%, dal 1° gennaio 2014, sconteranno le imposte ipo-catastali nella misura fissa di 50 euro ciascuna, mentre tali imposte saranno dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna ove l’operazione risulti imponibile ad IVA.

Ma ci si può domandare quale sia il “destino” dell’imposta ipotecaria del 3%, prevista dall’art. 1-bis della Tariffa allegata al DLgs. 347/90 per le cessioni di immobili strumentali imponibili IVA. Tale norma, infatti, non sembrerebbe rientrare tra quelle “abrogate” dall’art. 10 comma 4 del DLgs. 23/2011, tenuto conto che non si tratta certamente di un’agevolazione, bensì di un trattamento “peggiorativo”. Pertanto, sebbene ciò possa configurare un’anomalia, nel nuovo quadro impositivo, tale aliquota sembrerebbe ancora in vigore.