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La Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, sottoscritta nell’anno 2002, è entrata in vigore il 3 ottobre 2013 dopo una modifica effettuata dal Protocollo firmato nel giugno 2012.

La Convenzione tra l’Italia e San Marino, redatta seguendo l’impostazione del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, disciplina la tassazione di flussi di reddito transazionali, quali ad esempio, dividendi, interessi e royalties corrisposti da un residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato controparte dell’accordo.

Inoltre, la Convenzione in oggetto contiene disposizioni volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in materia fiscale, attraverso le disposizioni contenute nella stessa disciplinanti lo scambio di informazioni. L’articolo 26 della Convenzione, riguardante la regolamentazione dello scambio di informazioni, è stato oggetto di profondi interventi nell’ambito del protocollo di modifica della Convenzione firmato nel 2012. Più in particolare, il nuovo articolo riduce fortemente la possibilità per lo Stato a cui sono richieste le informazioni di rifiutare lo scambio.

Le disposizioni della Convenzione verranno applicate, per quanto riguarda le imposte prelevate con ritenuta alla fonte e le altre imposte sul reddito relative ai periodi di imposta, a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo all’entrata in vigore.

In merito al trattamento riservato ai dividendi oggetto dell’applicazione della Convenzione, si segnala che la stessa prevede un’applicazione della ritenuta nello Stato della fonte pari allo 0% al ricorrere di determinate condizioni. Analogo trattamento è previsto sia per i flussi relativi ad interessi sia per i flussi relativi a royalties che, in presenza di determinati requisiti, potranno essere assoggettati ad imposizione soltanto nello Stato della società beneficiaria.