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Il disegno di legge di stabilità prevede che, in sede di chiusura del bilancio relativo al 2013, sarà possibile rivalutare determinati beni detenuti a tale data, purché appartenenti alla medesima categoria omogenea. Secondo i provvedimenti attuativi relativi ai precedenti regimi, per i beni mobili non registrati, le categorie sono costituite dal coefficiente di ammortamento attribuito dal D.M. 31 dicembre 1988; per gli immobili, invece, occorre distinguere tra aree fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione e fabbricati strumentali per natura. 

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP in misura pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo

esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale dal 2016) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

• 16% per i beni ammortizzabili;

• 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Nel commentare la nuova disposizione non si può fare a meno di confrontarla con quelle che si sono succedute negli ultimi anni. L’attuale formulazione normativa, infatti, ricalca i precedenti interventi di rivalutazione, rinviando anche espressamente alle norme della L. 342/2000.
Ad ogni modo, il passaggio parlamentare potrebbe modificare la portata del provvedimento (anche in maniera significativa), oppure potrebbe semplicemente recare dei chiarimenti; ad esempio, potrebbe chiarire che sono esclusi dalla disposizione tutti i beni merce, atteso che l’attuale versione del provvedimento esclude espressamente i soli beni immobili destinati alla vendita.