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Una società può disapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistematica, senza necessità di presentare l’istanza di disapplicazione, qualora l’importo totale della plusvalenza rateizzata in sede di dichiarazione dei redditi porti a realizzare un risultato d’esercizio positivo anziché una perdita fiscale. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 16 ottobre 2013, a seguito di istanza di interpello presentata da una società.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 36-decies del D.L. n. 138/2011, sono considerate società in perdita sistematica i soggetti che presentano una situazione di perdita fiscale, risultante dalle dichiarazioni dei redditi, per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto.

Va ricordato, altresì, come stabilito dall’Agenzia nella circolare n. 23 dell’11 giugno 2012, che le società, nei cui confronti non sussista alcuna causa di esclusione ovvero di disapplicazione automatica dalla disciplina delle società in perdita sistematica, possono presentare una specifica istanza, documentando in maniera esaustiva tutti gli elementi volti ad individuare le situazioni soggettive che giustifichino la disapplicazione della normativa in argomento, con specifica indicazione, oltre che del periodo d’imposta per il quale si chiede la disapplicazione, anche del periodo d’imposta a cui le stesse situazioni si riferiscono. 

Con riguardo all’interpello oggetto della risoluzione, la società istante, a seguito di una cessione di un bene strumentale, ha realizzato una plusvalenza di cospicuo importo. La scelta della società è stata quella di tassare detto componente positivo in modo frazionato in dichiarazione dei redditi, applicando l’art. 86, comma 4 del TUIR, per effetto del quale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tuttavia, questa opzione ha comportato per la società di “chiudere” la dichiarazione dei redditi in perdita fiscale, con la conseguenza che l’ente è rientrato nel novero delle società in perdita sistematica.

Secondo l’istante, la non applicazione della rateizzazione della plusvalenza avrebbe portato a un utile fiscale e, quindi, alla fuoriuscita della società dal campo di applicazione della disciplina antielusiva. Peraltro, il provvedimento direttoriale n. 87956/2012 prevede, alla lett. h), la disapplicazione della normativa in parola per quelle “società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodi e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative”. A parere della società istante, la facoltà prevista dal citato art. 86 rientra tra le “disposizioni agevolative” che permettono la disapplicazione della disciplina in analisi.

L’Amministrazione finanziaria concorda con la società, ma puntualizza che gli effetti fiscali della disposizione agevolativa legata all’esercizio di opzione devono essere sterilizzati nei periodi d’imposta successivi, dove si imputa la quota parte di plusvalenza realizzata.

In pratica:

  • nel periodo d’imposta in cui si realizza la plusvalenza, il risultato fiscale si aumenta dell’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate per la tassazione. Ne consegue che, se la plusvalenza realizzata è pari a 100 mila euro, con quota imputata nell’esercizio di realizzo per un importo di 20 mila euro, ai fini della disciplina delle società in perdita sistematica, la società può considerare l’intero importo della plusvalenza, con possibilità che il risultato fiscale diventi positivo, permettendo alla società di fuoriuscire dal campo di applicazione della normativa;
  • nei periodi d’imposta successivi, il risultato fiscale deve essere ridotto della quota di plusvalenza rinviata a tassazione. Posto che il risultato fiscale del periodo d’imposta successivo a quello di realizzo della plusvalenza sia positivo per un importo di 15 mila euro, comprensivo della quota di plusvalenza rateizzata, non considerando detta quota, la società chiude in perdita fiscale di 5 mila euro e, pertanto, con riguardo alle norme che regolano le società in perdita sistematica, il periodo d’imposta va considerato nel triennio di perdita fiscale.