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Risolvendo una questione controversa, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23218 del 14 ottobre 2013, hanno ritenuto valida la convocazione dell’assemblea della S.r.l. con avviso ai soci spedito 8 giorni prima della riunione. Si legge infatti nelle motivazioni che, salvo che l’atto costitutivo della S.r.l. non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qualvolta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente indicato nell’atto costitutivo). Tuttavia, tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, non abbia ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza in modo da esercitare i suoi diritti di intervento e di voto in assemblea.

Quindi, la regolarità formale della convocazione dell’assemblea, retta sulla presunzione di utile ricezione, da parte di ciascun socio, dell’avviso di convocazione spedito entro il termine fissato dalla legge, viene meno nel caso in cui uno o più soci, aventi diritto di partecipare all’adunanza e di esprimervi il proprio voto, dimostrino che quel diritto è stato loro di fatto precluso dal tardivo (o del tutto omesso) ricevimento dell’avviso, pur se tempestivamente spedito, sempre che un tale inconveniente non sia dipeso da circostanze imputabili al destinatario.

Il determinare se, in concreto, il momento di ricezione da parte del socio dell’avviso di convocazione sia caduto così avanti, rispetto alla data dell’adunanza, da aver impedito al socio medesimo di parteciparvi, è circostanza di fatto, dipendente da elementi variabili, il cui accertamento e la cui valutazione resta affidata alla cognizione e discrezione del giudice di merito.

In concreto la pronuncia trae origine dalla vicenda che vedeva un socio di una s.r.l. impugnare la deliberazione con la quale la società aveva approvato il bilancio di fine anno, lamentando la violazione dei termini stabiliti per la convocazione dell’assemblea. La società aveva spedito l’avviso nel rispetto dei 15 giorni previsti dallo statuto, ma questo veniva ricevuto dopo la data di scadenza di detto termine, il giorno stesso della convocazione. La società spediva inoltre, 7 giorni prima della convocazione, analogo avviso.

In risposta ai quesiti sollevati, la Suprema Corte procede ad un articolato esame del dettame dell’articolo 2484 Codice Civile (oggi 2479-bis, comma 1), al fine di stabilire se nel quadro normativo che regola la società a responsabilità limitata, ai fini della validità della costituzione dell’assemblea dei soci, possa attribuirsi rilevanza decisiva alla sola spedizione in termini dell’avviso di convocazione, ovvero alla sua ricezione, cioè al fatto che l’avviso sia effettivamente giunto a destinazione e in tempo utile da consentire al socio la partecipazione “informata” all’assemblea.

Secondo le Sezioni Unite il Legislatore, con il citato articolo, ha disciplinato il procedimento per la regolare convocazione dell’assemblea, indicando il modo della convocazione, il contenuto essenziale ed il termine, riferendosi specificamente al momento della spedizione e non a quello della ricezione dell’avviso.

Secondo la Corte non si tratta di una lacuna, bensì della scelta consapevole del Legislatore, tesa a garantire la speditezza del procedimento assembleare della sola società a responsabilità limitata. Inoltre, ricordando che le disposizioni del Codice sono di carattere derogabile – oggi di carattere suppletivo a seguito della riforma del diritto societario – la Cassazione afferma che nulla impedisce alla società di stabilire termini più favorevoli per i soci, computati dal momento della ricezione dell’avviso e non dalla spedizione. Sottolinea però che, qualora manchi una tale indicazione nello statuto societario, necessariamente bisognerà riferirsi alla prescrizione del Codice, che pone l’accento sulla spedizione ai fini della regolarità formale della convocazione assembleare.

Tuttavia, tale presunzione, come enunciato nel principio di diritto, può essere superata laddove il socio dimostri l’incolpevole mancata ricezione dell’avviso di convocazione o la ricezione in tempo non utile per poter partecipare all’assemblea. La presunzione a favore della speditezza delle fasi societarie può, pertanto, essere mitigata qualora vi sia una lesione del diritto del socio. A giudizio della Corte, ciò è confermato in modo chiaro dal tenore dell’articolo 2479, penultimo comma e dall’articolo 2479-ter Codice Civile.

Spetterà quindi al giudice di merito stabilire, caso per caso, se l’intervallo tra la ricezione dell’avviso di convocazione e la riunione dell’assemblea non sia idoneo a consentire al socio una partecipazione “informata” e perciò il suo diritto di voto.

Infine, in merito a quale valenza può acquisire l’informazione spedita al socio mediante l’utilizzo di mezzi diversi dalla raccomandata prescritta dall’articolo 2484 Codice Civile (oggi 2479-bis, comma 1) – nel caso di specie un avviso inviato 7 giorni prima dell’assemblea – la Suprema Corte afferma che, nonostante tale avviso sia stato spedito oltre il termine prescritto e quindi non idoneo di per sé a garantire la regolarità della convocazione dell’assemblea, lo stesso può assumere rilevanza quando nel concreto ha “avuto l’effetto di rendere possibile la partecipazione del destinatario all’assemblea, la regolare convocazione della quale sotto il profilo formale era già assicurata dalla tempestiva spedizione del primo avviso”.

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