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Il 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia è divenuta il ventottesimo Stato membro dell’Unione Europea.

Di conseguenza, il sistema giuridico croato è chiamato a conformarsi in toto alla normativa comunitaria.

Va considerato che, in ossequio al principio dell’Europa a più velocità, la posizione della Croazia non è attualmente equiparabile a quella di numerosi altri Stati membri.

Infatti, l’Atto di Adesione riconosce la partecipazione della Croazia all’Unione monetaria solo in qualità di Stato membro con deroga, in quanto il Consiglio ritiene non ancora soddisfatte le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro.

Il più immediato effetto dell’ingresso della Croazia nell’Unione è la cospicua iniezione di risorse finanziare che si tradurranno in opportunità per le imprese e gli investimenti privati.

Dal punto di vista delle relazioni commerciali, la Croazia ha perso lo status di Paese terzo: le relazioni e gli atti commerciali che la coinvolgono non sono più qualificabili come importazioni ed esportazioni, bensì come acquisti e cessioni in regime intracomunitario. Ne consegue che la Croazia è ora integrata nel territorio doganale dell’Unione e pertanto le importazioni dai paesi terzi nel proprio territorio sono ora soggette alla tutela applicata dalla UE.

L’allargamento del territorio dell’Unione europea a seguito dell’adesione della Croazia comporta automaticamente effetto sull’ambito territoriale di applicazione della disciplina comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto. L’ingresso della Croazia comporta, quindi, un diverso trattamento fiscale delle operazioni poste in essere tra gli operatori economici croati ed i soggetti passivi stabiliti in altri Paesi membri dell’Unione europea.

Dal punto di vista pratico, degno di nota è che l’acquisizione dello status comunitario da parte della Croazia permette, ai soggetti passivi italiani che hanno effettuato delle operazioni sul territorio croato di:

  • Procedere alla identificazione diretta;
  • Presentare una richiesta di rimborso IVA ex art. 38-bis per recuperare l’IVA.

Precedentemente, l’unica modalità di recupero consisteva nella nomina del rappresentante fiscale o nell’apertura di una stabile organizzazione.

L’Atto di adesione prevede che tutti i beni provenienti dalla Croazia in data anteriore al 1° luglio 2013 ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo siano considerati importazioni all’atto dello svincolo, a condizione che i beni siano successivamente immessi in consumo in Italia.

Infine, dovrà essere considerato che l’ingresso della Croazia nell’Unione europea comporterà notevoli benefici per quanto riguarda la competitività e la possibilità di allargamento delle opportunità di business degli operatori sia croati che degli altri Paesi appartenenti all’Unione.