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L’art. 110 comma 7 del TUIR stabilisce che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti appartenenti allo stesso gruppo sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito. La stessa disposizione si applica anche quando deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione di accordi conclusi con le autorità estere a seguito di speciali procedure amichevoli previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Ai fini dell’argomento in commento, si segnala che la L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha separato la disciplina applicativa dell’imposta regionale da quella delle imposte sul reddito, sancendo l’irrilevanza nell’IRAP delle variazioni fiscale operate in ambito IRES. Con tale legge era stato abrogato l’art. 11 comma 2-bis del D.LGS 446/97, norma in base alla quale ai componenti positivi e negativi rilevanti ai fini IRAP dovevano essere aggiunti i componenti positivi previsti dall’art. 110 comma 7 del TUIR.

Stante la portata applicativa della norma di abrogazione, era opinione diffusa che la disciplina dei prezzi di trasferimento non rilevasse più ai fini IRAP.

Poi è intervenuto il DL 31 maggio 2010 n. 78, che ha introdotto alcuni obblighi documentali sulla materia, prevedendo anche la disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione nel caso in cui il contribuente consegni ai verificatori la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. L’Agenzia delle Entrate, commentando tale disposizione, ebbe a precisare che, per ragioni di coerenza sistematica, la disapplicazione delle sanzioni doveva valere anche per il comparto IRAP. Precisazione inutile per quanto sopra riportato, o meglio, idealmente riferibile solo ai periodi d’imposta anteriori al 2008 relativamente ai quali la disciplina era ancora applicabile.

Ora, la bozza di legge di stabilità 2014 prevede che:

  • la disciplina dell’art. 110 comma 7 del TUIR deve intendersi applicabile anche in fini della determinazione della base imponibile IRAP;
  • alle rettifiche di valore scaturenti dall’applicazione della nuova norma non si applica la sanzione per infedele dichiarazione, limitatamente ai periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione;- le nuove disposizioni non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione.