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La voluntary disclosure consiste nell’autodenuncia da parte del contribuente, il quale, attraverso l’attività di accertamento, definisce con l’Agenzia delle Entrate le imposte e le sanzioni dovute, e a differenza dello scudo fiscale, non prevede alcuno sconto sulle imposte dovute presupponendo la totale trasparenza nei confronti del Fisco.

Con la voluntary disclosure il contribuente avrà un’attenuazione del regime sanzionatorio e la non punibilità per alcuni reati tributari commessi in relazione alle somme regolarizzate.

Ai fini del suo perfezionamento, il contribuente soggetto alla compilazione del modulo RW (persone fisiche, società semplici e enti non commerciali) dovrà procedere alla volontaria rappresentazione della dichiarazione, mediante la presentazione di un’apposita richiesta di ammissione, secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (è presente sul sito dell’Agenzia una bozza del modello di adesione con le relative istruzioni).

In tale modello, dovranno essere indicati tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, unitamente alla produzione dei relativi documenti e delle informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo.

È stato confermato che l’autodenuncia riguarderà soltanto le violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale che sono state commesse entro il 31 dicembre 2013 e che sarà esperibile fino al 30 settembre 2015.

La collaborazione volontaria deve necessariamente riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazione degli obblighi di compilazione del modulo RW.

Perché la procedura di collaborazione possa perfezionarsi:

  • il contribuente deve versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all’avviso di accertamento entro i termini per la proposizione del ricorso;
  • deve essere altresì effettuato, sempre in unica soluzione, il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, entro il termine per la proposizione del ricorso avverso l’atto di contestazione o il provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Se il contribuente destinatario dell’atto di contestazione non verserà le somme dovute nei termini previsti, la procedura di collaborazione in argomento non si riterrà perfezionata e non si produrranno gli effetti “premiali” descritti.

In tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate notificherà un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notifica dell’avviso di accertamento o a quello di redazione dell’atto di adesione o di notifica dell’atto di contestazione.

Risulta evidente, quindi, come la procedura in argomento si manifesti particolarmente onerosa: infatti, non prevedendo alcuna riduzione delle imposte dovute, si rischia di erodere significativamente i capitali detenuti all’estero quando risultano produttivi di redditi ancora potenzialmente oggetto di accertamento.

Allo stato attuale, poi, non si fa alcun riferimento ad una fase iniziale che garantisca l’anonimato al contribuente (ad esempio attraverso l’incarico a un professionista) durante la fase di contradditorio che precede l’emissione dell’avviso di accertamento. Tuttavia si osserva che la modulistica diffusa non sembra consentire la possibilità di ricorrere ad una fase esplorativa in cui al contribuente possa beneficiare dell’anonimato.

Viene confermato, infine, che la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presenta dopo che la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario riconducibili alle attività costituite o detenute all’estero di cui il contribuente o i soggetti con questo solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato abbiano avuto formale conoscenza, comprese le richieste, gli inviti e i questionari.