Quali debiti possono essere rottamati:
La nuova versione della mini-sanatoria riguarda i ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi i carichi derivanti da accertamenti esecutivi. Vi rientrano, per esempio, le multe, i bolli auto, l’Irpef, l’IVA. Sono esclusi, invece, i contributi dovuti agli enti previdenziali come Inps ed Inail, i tributi locali la cui riscossione non è stata affidata ad Equitalia S.p.A., le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti ed una serie di crediti di enti diversi da Comuni, Province, Regioni, Enti Statali ed Agenzie fiscali.
Quando, quanto, come si paga e cosa si risparmia:
Nell’ambito di questo istituto è richiesto il pagamento in unica soluzione di quanto dovuto e quindi di tutti i tributi addebitati in cartella (ed i relativi compensi di riscossione, gli aggi) ad esclusione dei soli interessi, entro il 28 febbraio 2014. Non è prevista alcuna possibilità di rateizzare il debito.
I contribuenti possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, oltre agli aggi di riscossione, con esclusione per le entrate erariali (cioè le somme dovute all’Agenzia delle Entrate) degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’art. 20, d.p.r. 602/73) nonché degli interessi di mora (cioè gli interessi che maturano in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsti dall’art. 30 del d.p.r. 602/73).
La definizione agevolata può essere applicata anche a cartelle già rateizzate oppure in presenza di sospensioni giudiziali. Un altro chiarimento: chi avesse più cartelle a carico e non avesse la possibilità di estinguere interamente il proprio debito, può anche decidere di rottamarne soltanto alcune.
Si consiglia di recarsi presso uno sportello Equitalia e richiedere un estratto di ruolo delle proprie cartelle, oppure, più velocemente, consultare il proprio estratto conto online accedendovi dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Controllare bene, cartella per cartella, se effettivamente tali somme sono dovute oppure no (magari perché già pagate o sgravate/annullate oppure prescritte oppure ancora illegittimamente addebitate).
Equitalia ha reso noto che il versamento può essere effettuato presso i suoi sportelli oppure negli uffici postali con bollettino F35 dove andrà scritta la seguente dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”.
I termini:
Come predetto per usufruire dello storno degli interessi è necessario pagare in un’unica soluzione tutti i tributi addebitati in cartella 8ed i relativi compensi di riscossione) entro il 28 febbraio 2014.
L’Agente della riscossione, una volta avvenuto il pagamento entro il predetto termine, avrà l’onere entro il 30 giugno 2014:
- di comunicare agli enti creditori (Agenzia delle entrate, Comuni ecc.), anche in via telematica, l’elenco dei soggetti che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento;
- di informare, solo mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell’avvenuta estinzione del debito.
Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, è espressamente previsto che l’attività di riscossione dei ruoli affidati entro il 31 ottobre 2013 resta sospesa fino al 15 marzo 2014, restando sospesi fino a tale data anche i termini di prescrizione.