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Dalla sentenza emerge che il punto focale della questione in oggetto risiede in un credito commerciale vantato della società verificata nei confronti del Comune di Roma che sembrerebbe essere stato ceduto ad altre società del gruppo, talune anche residenti in paradisi fiscali.

L’altro elemento risultante dal tessuto motivazionale della pronuncia, riguarda l’esistenza di operazioni di finanziamento infragruppo attraverso le quali erano stati creati dei debiti “fittizi” in capo alla società oggetto di controllo. Il Fisco, quindi, aveva recuperato a tassazione tali debiti artificialmente creati, soltanto mediante delle scritture contabili, ma senza alcuna movimentazione di denaro, accertando l’insussistenza di passività e, quindi, determinando una sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 del TUIR.

I giudici regionali hanno ritenuto che il disegno elusivo delineato dal Fisco fosse idoneo a supportare la contestazione di abuso di diritto, alla luce dei principi sanciti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali.

Esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione dall’art. 37-bis del DPR 600/1973 (cfr. Cass. SS.UU. 30055/2008, Cass. 10257/2008, 8772/2008, 20398/2005, 1372 e 16428 del 2011).