La Legge di Bilancio 2025 presenta novità rilevanti in tema di imponibilità dell’autovettura concessa in uso promiscuo per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.
Veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025
Per effetto delle modifiche apportate dalla Manovra 2025, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2025
Per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2025 si continua applicare la normativa nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024 che prevede che il fringe benefit è computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo. In particolare, la determinazione dell’imponibile è effettuata applicando all’importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:
- il 25% per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro;
- il 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
- il 50% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
- il 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.
Dubbi per contratti stipulati dal 01/01/2025 relativi a veicoli immatricolati in data antecedente
Si ricorda, infine, che l’Agenzia Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 14.08.2020, riguardante una precedente variazione normativa introdotta con decorrenza 01/07/2020, ha precisato che, nell’ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo al dipendente sia stato stipulato dopo il 1° luglio 2020 ed il veicolo risulti immatricolato prima di detta data, la quantificazione del benefit va effettuata in base ai principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare, l’Agenzia ritiene che il benefit vada fiscalmente valorizzato con criteri oggettivi per la sola parte riferibile all’uso privato, scorporando dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.