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Ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis del TUIR, si considerano fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Essendo la residenza fiscale requisito che, quanto meno nell’ordinamento italiano, va valutato in modo unitario nel periodo d’imposta, si può affermate che lo “stralcio” di San Marino dalla lista nera esplichi efficacia dal periodo d’imposta 2014 (soluzione coerente con la sopravvenuta efficacia della Convenzione contro le doppie imposizioni dalla stessa data): un cittadino italiano che si è trasferito in San Marino nel gennaio 2014 (prima, quindi, dell’entrata in vigore del D.M. 12 febbraio 2014) non è più, quindi, soggetto alla presunzione di residenza in Italia per la stessa annualità, per cui è l’Amministrazione italiana, se vuole fare valere i suoi diritti, a provare la residenza italiana della persona, e non più quest’ultima a dover provare di non essere residente in Italia.

Per quanto riguarda le comunicazioni “black list”, l’eliminazione di San Marino dal D.M. 4 maggio 1999 determina il venir meno dell’obbligo di segnalare le operazioni con tale Stato: non risulta tuttavia chiaro se, analogamente a quanto visto per le imposte sui redditi, si possa confidare sull’esclusione dagli obblighi di comunicazione per tutte le operazioni del 2014 o se, al contrario, si debba cercare una soluzione diversa. Sul punto, esiste un precedente abbastanza simile, rappresentato dall’eliminazione di Cipro e Malta dalla black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002 dal 1° maggio 2004 a seguito dell’ingresso nell’Unione europea: in quella sede, secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96 del 30 luglio 2004 le imprese residenti che avevano effettuato operazioni con controparti localizzate in Cipro e Malta erano tenute all’indicazione separata dei relativi costi nel modello UNICO, ai sensi dell’art. 110 comma 10 del TUIR, se sostenuti entro il 30 aprile 2004.

Se la medesima impostazione dovesse venire confermata, ne deriverebbe l’obbligo di includere nelle comunicazioni black list le operazioni con San Marino registrate prima della data di entrata in vigore del D.M. 12 febbraio 2014, data individuata nel testo del decreto pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze nel 24 febbraio 2014, benché l’applicazione del principio della vacatio legis avrebbe anche potuto fare propendere per l’11 marzo 2014.

Per quanto riguarda la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino mediante autofattura, va invece evidenziato che l’eliminazione della Repubblica del Titano dal D.M. 4 maggio 1999 non sortisce alcun effetto: essendo questo un adempimento non legato all’inclusione di San Marino in una determinata lista nera, occorre continuare a comunicare le operazioni secondo le consuete regole.