Con la Circolare n. 12/E del 23 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate sottolinea l’insufficienza delle disposizioni antielusive dettate dagli artt. 37, terzo comma, e 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; di qui la necessità di introdurre nel Decreto ACE delle disposizioni antielusive che regolamentino specifiche fattispecie.
Tali disposizioni sono oggetto di specifica trattazione nell’articolo 10 del “Decreto ACE” (Decreto del 14 marzo 2012 – Min. Economia e Finanze); la disposizione prende in considerazione solamente alcune fattispecie, le quali non esauriscono tutti i casi di operazioni di capitalizzazione societaria in grado di provocare un incremento della base su cui calcolare l’agevolazione ACE e che possono creare casi di elusione fiscale.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, l’articolo 10 “fissa alcune disposizioni di carattere antielusivo finalizzate ad evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio”. Il fine perseguito da tale disposizione consiste nell’evitare che a fronte di un’unica immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell’agevolazione ACE mediante una ripetizione di atti di apporto a catena all’interno delle società del gruppo.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, risulta possibile presentare istanze di disapplicazione, “…adeguatamente motivate e corredate dell’opportuna documentazione, per dimostrare che l’accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini dell’ACE è stato determinato unicamente dall’accantonamento di utili non distribuiti…”. Da ciò si è evince che risulta possibile disapplicare la disposizione antielusiva contenuta nel comma 2 dell’articolo 10 del Decreto ACE nell’ipotesi in cui l’incremento della base ACE non sia stato preceduto da un apporto di denaro che ha incrementato, precedentemente, il capitale proprio di un altro soggetto del gruppo.
Il comma 3, lettere c) e d) dell’art. 10 del Decreto ACE prevede la neutralizzazione della base di calcolo dell’ACE di:
– conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti se controllati da soggetti residenti;
– conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti domiciliati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni ai fini tributari.
Il documento di prassi non tratta l’ipotesi in cui i conferimenti indirizzati ad una società residente in Italia provengano da una società localizzata in un Paese che consente lo scambio di informazioni, controllata da altra società italiana, nel caso in cui la conferitaria residente non faccia parte del gruppo della società conferente.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fornito un’importante delucidazione in merito alla sterilizzazione dell’incremento di capitale proprio nell’ipotesi di incremento dei crediti da finanziamento. Risulta agevole notare come anche i crediti possano costituire uno strumento idoneo a moltiplicare la base di calcolo dell’agevolazione; ciò può accadere quanto la società che riceve il conferimento in denaro presta successivamente la disponibilità finanziaria ricevuta ad altre società affinché effettuino a loro volta conferimenti in denaro utili per generare ulteriore base di calcolo dell’ACE. In tale ipotesi, a parere dell’Agenzia delle Entrate, risulta possibile presentare istanze di disapplicazione, “…adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione, che dimostrino come a seguito dell’incremento dei crediti da finanziamento il contribuente ricevente non abbia operato alcun conferimento dei crediti ad altro soggetto del gruppo ovvero alcun ulteriore finanziamento ad altri soggetti del gruppo (che abbiano a loro volta operato dei conferimenti)”.