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Nel corso del mese di luglio 2014 l’OIC ha pubblicato tre principi contabili nazionali rinnovati (OIC 15, OIC 20 e OIC21).

Successivamente sono stati pubblicati 16 principi contabili revisionati che, assieme ai tre principi di cui sopra, dovranno essere applicati ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014;

In particolar modo sono stati oggetti di aggiornamento i seguenti principi contabili nazionali:

Attualmente manca solamente la pubblicazione dell’OIC 24, attinente alle immobilizzazioni immateriali.

Con la revisione, l’OIC mira ad adeguare i principi contabili nazionali alla moderna prassi, limitando la convergenza tra principi nazionali e internazionali, dove gli IAS/IFRS offrono soluzioni condivisibili e consolidate, il tutto senza dover sottostare a criteri che esulano dalla cultura contabile nazionale.

Si riportano qui di seguito le novità di maggior rilievo riguardanti l’aggiornamento dei principi contabili nazionali.

 

OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

La parte relativa alle svalutazioni per perdite durevoli di valore, presente nell’OIC 16 Immobilizzazioni materiali, è stata trasfusa nel nuovo principio contabile OIC 9.

Il nuovo principio contabile consente di determinare la svalutazione per perdite durevoli di valore in base alle dimensioni dell’impresa, prevedendo delle semplificazioni nel calcolo per le imprese di piccole e medie dimensioni.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2426 del Codice civile: “Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.”

Il valore recuperabile di un’attività corrisponde al maggiore tra il suo valore d’uso e il suo valore equo (fair value).  Il valore d’uso è dato dal valore dei flussi di cassa attesi dall’attività, mentre il fair value  è l’ammontare che si può ricavare dalla vendita di un’attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. Il calcolo dei flussi di cassa attualizzati comporta oneri aggiuntivi in capo alle imprese di piccole e medie dimensioni; di qui la semplificazione introdotta dall’OIC 9, secondo il quale il valore d’uso è dato dalla capacità di ammortamento, determinata dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Per calcolare la capacità di ammortamento occorre sottrarre al risultato economico dell’esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni. In tal maniera le imprese di piccole e medie dimensioni evitano di calcolare i flussi di cassa attualizzati.

 

OIC 14 “Disponibilità liquide”

Il principio revisionato ha inserito nel testo nuove disposizioni riguardanti il cash pooling; tale fenomeno si verifica all’interno dei gruppi societari, nei quali la gestione della tesoreria viene accentrata al fine di ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie.

Viene altresì precisato che le disponibilità liquide vincolate vanno iscritte nell’attivo circolante, tranne nei casi in cui la natura del vincolo è tale da indurre a qualificarle come immobilizzazioni.

 

OIC 18 “Ratei e risconti”

Nel principio, rispetto alla precedente versione, è stata cancellata l’indicazione di separata evidenza nello stato patrimoniale quando l’ammontare di ratei e risconti è di ammontare apprezzabile, dato che il Codice civile prevede già di indicare nella nota integrativa la loro composizione per l’ammontare risulta apprezzabile.

Con riguardo al maxicanone del leasing, il principio contabile nazionale precisa che, nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene, il risconto va capitalizzato e imputato al valore del cespite.

Il principio contabile precisa altresì che gli anticipi ricevuti o pagati nel corso dell’anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo nell’esercizio successivo, vanno qualificati contabilmente come “anticipi” e non come ratei o risconti.

 

OIC 22 “Conti d’ordine”

Le garanzie ricevute vanno menzionate solamente nella nota integrativa (si veda l’articolo 2427, numero 9, del Codice civile) e quindi non devono essere riportate nei conti d’ordine; questo è quanto ribadito dall’OIC 22, anche perché occorre tener conto della regola per cui i conti d’ordine non devono duplicare gli accadimenti già rilevati nel bilancio.

 

OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”

L’OIC in oggetto presenta una gerarchia tra i due criteri previsti dal Codice civile, stabilendo che va applicato il criterio della percentuale di completamento quando vengono soddisfatte le condizioni indicate nel principio.

 

OIC 25 “Imposte sul reddito”

Per quanto riguarda le imposte anticipate, nella voce 4-ter non va fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo, dato che tali voci non costituiscono dei veri e propri crediti. Tale suddivisione non deve essere operata neppure per le imposte differite iscritte nei relativi Fondi. La suddivisione va effettuata solamente per i crediti e i debiti relativi alle imposte non differite.

 

OIC 28 “Patrimonio netto”

Il principio contabile precisa che risulta sufficiente fornire l’informazione sull’avvenuto utilizzo delle voci di patrimonio netto degli ultimi tre esercizi. Se vengono a crearsi determinate fattispecie, riguardanti l’importo e le modalità di utilizzo delle riserve, risulta opportuno aggiungere informazioni riferite a un numero di esercizi superiore.