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La sentenza 3406/7/2014 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia ha stabilito che le rettifiche sul transfer pricing richiedono un’analisi dettagliata soprattutto sotto il profilo della scelta dei soggetti comparabili all’impresa accertata.

Il contenzioso tributario oggetto della sentenza di cui sopra ha preso le mosse da un controllo fiscale sui prezzi di trasferimento, nel corso del quale la società ha illustrato all’Agenzia delle Entrate la propria attività di produttore di casse e bracciali in oro e acciaio, chiarendo che tali merci venivano tutte vendute alla controllante estera. Il ruolo di quest’ultima consisteva nella realizzazione e nella commercializzazione dei prodotti finiti.

L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate non concordava con la società circa l’adeguatezza del metodo del “cost plus” adottato, secondo il quale la società calcolava il corrispettivo di cessione aggiungendo ai propri costi un mark up.

L’Agenzia delle Entrate, invece, ha ritenuto opportuno applicare il metodo del “transactional net margin method”, operando una rettifica in aumento del valore normale delle cessioni infragruppo.

La società ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; il ricorso è stato rigettato. La società, non trovandosi d’accordo con la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale, ha presentato appello alla Commissione Tributaria Regionale, la quale ha annullato il recupero a tassazione in materia di transfer pricing. Il Collegio ha considerato il metodo del “cost plus” preferibile – secondo le linee guida dell’Ocse – a quello del “transactional net margin method”, che presenta una natura reddituale e alternativa. Nel corso del processo la società ha evidenziato il fatto che l’Agenzia delle Entrate avesse effettuato una comparazione tra l’appellante (una società che non commercializza i prodotti finiti) e soggetti economici non raffrontabili sotto diversi aspetti, quali codici di attività, rapporto “ammortamento/valore della produzione”, forza lavoro.

Inoltre, la società ha presentato una dettagliata analisi al fine di dimostrare come una più precisa scelta di soggetti economici comparabili e di più adeguati indicatori di profittabilità, permettesse “un’individuazione di un indice di reddittività allineato ai valori medi e in qualche caso addirittura superiore a questi ultimi”: operando in tale maniera si poteva ben attestare la congruità dei prezzi di trasferimento, calcolati con il transactional net margin method.