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Il Decreto legislativo sulle “semplificazioni fiscali”, attualmente in fase di discussione presso le commissioni parlamentari, andando a modificare la disciplina riguardante l’autorizzazione delle operazioni intracomunitarie, ha previsto che tali operazioni possono essere effettuate anche nel periodo di 30 giorni che intercorre tra la richiesta di autorizzazione e l’iscrizione nell’archivio “VAT Information Exchange System”, meglio conosciuto come VIES.

Ne consegue che per effettuare operazioni intracomunitarie risulterà sufficiente la mera manifestazione di volontà.

L’art. 35, comma 7-ter, del D.P.R. 633/1972 definisce:

  • le modalità di diniego o di revoca dell’autorizzazione necessaria per effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni;
  • le modalità e i criteri per l’inserimento degli operatori economici nell’archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario (archivio VIES).

A partire dal 31 maggio 2010 i soggetti che intendono porre in essere cessioni e acquisti intracomunitari di beni sono obbligati ad esplicitare tale volontà:

  1. in sede di dichiarazione di inizio attività;
  2. per i soggetti ai quali è già stato attribuito un numero di partita Iva, mediante la presentazione di un’apposita istanza.

Nel caso sub 1, le operazioni intracomunitarie non potranno essere effettuate se non decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di partita Iva, salvo che, entro tale termine, l’Agenzia delle Entrate abbia negato l’autorizzazione.

Anche per i soggetti indicati nel caso sub 2, occorre attendere il decorso di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza per poter effettuare le operazioni intracomunitarie, salvo che l’Agenzia delle Entrate revochi l’autorizzazione.

In entrambi i casi, nel lasso temporale dei trenta giorni, i soggetti possono effettuare esclusivamente operazioni interne.

I soggetti già in possesso di un numero di partita Iva, non iscritti nell’archivio VIES, possono presentare la sopra menzionata istanza:

  • presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • alla Direzione Regionale competente per il controllo in caso di volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro;
  • al Centro Operativo di Pesca, per i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA.

Fino al 25 marzo 2014, l’istanza poteva essere presentata secondo le seguenti modalità:

  • presentazione cartacea;
  • presentazione a mezzo raccomandata;
  • mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

A partire dal 26 marzo 2014, alle modalità sopra elencate, si aggiunge la presentazione telematica da parte dei soggetti già titolari di partita IVA, abilitati a Fisconline o Entratel.

Regime sanzionatorio

Il soggetto che pone in essere operazioni intracomunitarie senza autorizzazione può vedersi irrogare la sanzione amministrativa di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 471/1997, per un importo tra 258,00 e 2.065,00 euro.

In ogni caso, nei confronti:

  1. del cedente/prestatore italiano viene irrogata la sanzione di cui all’art. 6, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100 per cento al 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 516,00 euro);
  2. del cessionario/committente viene irrogata la sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997, pari all’importo dell’imposta illegittimamente detratta.

Con riguardo al punto 2, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E/2012, il cessionario/committente italiano, una volta ricevuta la fattura senza Iva da parte del fornitore comunitario, non può procedere con la doppia annotazione nei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti, in quanto non risulta applicabile il meccanismo del reverse charge.

Novità introdotte dal Decreto sulle semplificazioni fiscali

Lo schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 giugno 2014 riformula la disciplina sopra delineata; in particolar modo, l’articolo 22 prevede che per porre in essere le operazioni intracomunitarie risulta sufficiente la richiesta di autorizzazione, anche in assenza di iscrizione nell’archivio VIES.  Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate avranno il compito di verificare che i dati forniti dai contribuenti siano completi ed esatti. In caso contrario, gli Uffici dovranno procedere con la cessazione della partita Iva e con la cancellazione dall’archivio VIES.

La cancellazione dall’archivio VIES avverrà d’ufficio, con precedente comunicazione al contribuente, nel caso in cui il medesimo non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nell’archivio.