Le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa, secondo quanto dettato dall’articolo 106, comma 1, del TUIR, in ciascun periodo d’imposta nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisto dei crediti stessi.
Fino a questo momento, la giurisprudenza e l’Amministrazione Finanziaria si erano focalizzate sui crediti da considerare quale base per la determinazione della svalutazione deducibile. Nel corso degli anni si è creata un contrasto sulla rilevanza, o meno, dei crediti ceduti con clausola pro solvendo. A parere del Ministero delle Finanze, non si deve tener conto di tali crediti nella determinazione della base di calcolo della svalutazione deducibile. Invece, la giurisprudenza sostiene che, anche se tramite la cessione il credito esce dalla sfera patrimoniale del cedente, questi resta obbligato in via di regresso; ne consegue che tali crediti dovrebbero partecipare alla determinazione della base di calcolo della svalutazione deducibile.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13458/2015 ha posto l’attenzione sul secondo periodo dell’articolo 106 del TUIR, secondo il quale la deduzione non è più concessa quando l’importo complessivo delle svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. La sentenza ha statuito il principio di diritto secondo cui il limite del 5% va determinato sull’importo totale del suddetto valore indicata nel bilancio alla fine dell’esercizio. Nel giungere a tale conclusione, la Corte di Cassazione sostiene che l’importo del fondo svalutazione crediti, da porre a raffronto con il limite del 5%, comprende sia l’ammontare tassato che quello non tassato.
Tale presa di posizione della Corte di Cassazione risulta sfavorevole al contribuente e in contrasto con le istruzioni di compilazione del modello UNICO 2015, nel punto in cui viene specificato che il confronto deve essere effettuato prendendo in considerazione solamente il fondo svalutazione crediti “dedotto” e non l’intero fondo (fondo svalutazione crediti dedotto + fondo svalutazione crediti tassato).